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Ordinanza — n. 28266/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28266/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28266/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13588-2022 proposto da: ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO n. 38 , presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa dall'avvocato EDUARDO CIRINO; -ricorrente - contro PISCOPO ALFONSO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.13588/2022 Cron.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28266/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 38 , presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa dall'avvocato EDUARDO CIRINO; -ricorrente - contro PISCOPO ALFONSO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.13588/2022 Cron.

Parole chiave

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responsabilità medica prestazioni indebitamente riscosse accredito per compiti assistenziali compenso per prestazioni indennità giornaliera di malattia rimborso dell'assicurazione malattie

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13588-2022 proposto da: ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO n. 38 , presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa dall'avvocato EDUARDO CIRINO; -ricorrente - contro PISCOPO ALFONSO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.13588/2022 Cron.

Rep. Ud.26/09/2023 CC SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARE FRISCIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1152/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/11/2021 R.G.N. 20/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 16 novembre 2021, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da Alfonso Piscopo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il Piscopo prestava servizio quale medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato,per il periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012, all’importo mensiledi € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazion e di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Piscopo; - che, in prossimità della disposta adunanza camerale , la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che l a rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art.390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 - quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità Co