Ordinanza — n. 28264/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso 15693-2022 proposto da: ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CUCCHIARA; -ricorrente - contro Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.15693/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC PUCCIO GIUSEPPE, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NICOLETTI, -controricorrente - avverso la sentenza n. 1399/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 244/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 28264/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.26/09/2023 CC PUCCIO GIUSEPPE, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NICOLETTI, -controricorrente - avverso la sentenza n. 1399/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 244/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15693-2022 proposto da: ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CUCCHIARA; -ricorrente - contro Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.15693/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC PUCCIO GIUSEPPE, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NICOLETTI, -controricorrente - avverso la sentenza n. 1399/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2022 R.G.N. 244/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 13 aprile 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da Giuseppe Puccio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il Puccio prestava servizio quale dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato per il periodo dall’1.4.2007 al 21.1.2013 all’importo mensile di € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Puccio; - che, in p rossimità dell’adunanza camerale , la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente; - che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di leg