Ordinanza — n. 28252/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcon sentenza in data 24 maggio 2021, la Corte d'appello di Palermo accoglieva il gravame di Nazarena Panepinto, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (in seguito ASP) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del c.c.n.l. della Dirigenza medica, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, da lei proposta nei confronti dell’ASP, volta a conseguire il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie per corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28252/2023 — snciv · Corte di Cassazione: l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30390-2021 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO NOTO; -ricorrente - contro PANEPINTO NAZARENA, domiciliataope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARGHERITA BRUCCOLERI; -controricorrente - Oggetto Risarcimento pubblico impiego R.G.N.30390/2021 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC avverso la sentenza n. 627/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2021 R.G.N. 1006/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:
1. con sentenza in data 24 maggio 2021, la Corte d'appello di Palermo accoglieva il gravame di Nazarena Panepinto, dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (in seguito ASP) con la qualifica di dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 lett. C del c.c.n.l. della Dirigenza medica, avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, da lei proposta nei confronti dell’ASP, volta a conseguire il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie per corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale;
2. con atto notificato il 22.11.2021, l’ASP di Agrigento ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la Panepinto si opponeva con controricorso;
3. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalla controparte. CONSIDERATO CHE:
1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 cod.proc. c iv . nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 cod.proc. c iv . ;2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, cod. p roc . c iv . , non occorre provvedere sulle spese;
3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legitti