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Ordinanza — n. 28238/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the health authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28238/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the health authority. The original case involved a dispute over unpaid variable allowances for a medical director, which the lower court ruled in favor of the employee. The higher court dismissed the case because the appellant voluntarily abandoned the litigation before a substantive ruling on the merits could be made.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: A formal withdrawal of the appeal by the appellant results in the immediate extinction of the cassation proceedings without the need for a ruling on costs.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinction of legal proceedings cassation appeal dismissal voluntary abandonment of suit health authority liability risarcimento per errore giudiziario rimborso dell'assicurazione malattie responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod.
Art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19541-2022 proposto da: ASP -AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CALOGERO TERMINE; -ricorrente - contro GERACI CALOGERO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GASPARE FRISCIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1420/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/02/2022 R.G.N. 866/2020;

Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.19541/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza dell’11 febbraio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da Calogero Geraci nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il Geraci prestava servizio quale dirigente medico titolare di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato, per il periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012, all’importo mensiledi € 500,00; - che la d ecisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre L’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Geraci; - che in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legi