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Ordinanza — n. 28235/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the health authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished following the appellant's formal withdrawal. The appellant, ASP of Agrigento, had initially challenged the lower court's ruling awarding damages to doctors for omitted function grading, but withdrew the appeal shortly before the hearing. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to terminate the proceedings without ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.: Upon formal withdrawal of the appeal by the appellant, the cassation judgment is extinguished without the need to rule on costs.

Parole chiave

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formal withdrawal of appeal extinguishment of cassation procedural termination health authority liability omission of function grading prestazioni indebitamente riscosse indennità giornaliere di malattia risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod.
Art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
civ.; - che non sussis tono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26348-2022 proposto da: ASP -AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CALOGERO TERMINE; -ricorrente - contro BRUNO LUIGIA, MIGLIORE FEDERICA, MIGLIORE ELISA, in qualità di eredi di MIGLIORE GIUSEPPE, tutti domiciliati ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARGHERITA BRUCCOLERI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 322/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 993/2020;

Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.26348/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 17 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da Luigia Bruno nonché Federica ed Elisa Migliore, in qualità di eredi di Giuseppe Migliore, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il dante causa degli istanti aveva presta to servizio quale dirigente medic o titolar e di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato, per il periodo dall’1.11.2010 al 31.12.2012, all’importo mensile di € 150,00; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere, in relazi one all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, i litisconsorti indicati in epigrafe; - che in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione dei controricorrenti; - che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussis tono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio dileg