Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the health authority against the medical director.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The original lower court had awarded damages to a medical director for the health authority's failure to properly grade his functions and weigh his duties. The court ruled that the withdrawal, accepted by the opposing party, extinguished the proceedings under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal, once accepted by the opposing party, results in the extinction of the judicial proceedings without the need to rule on litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26418-2022 proposto da: ASP -AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CALOGERO TERMINE; -ricorrente - contro PORRELLO FRANCESCO, domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARGHERITA BRUCCOLERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/05/2022 R.G.N. 992/2020;
Oggetto Dirigenza SSN Omessa graduazione delle funzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.26418/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 20 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da Francesco Porrello nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il Porrello prestava servizio quale dirigente medico titolare di incarico di direzione di struttura semplice , avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato, per il periodo dall’1.11.2010 al 31.12.2012, all’importo mensiledi € 500,00 ; - che la decisione della Cor te territoriale discende dall’avere questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l ’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Porrello; - che , in prossimità del la disposta adunanza camerale, la ASP di Agrigento ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;- che l a rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art.391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione; - che p oiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.; - che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittim