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Ordinanza Interlocutoria — n. 28226/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Supreme Court on unjust enrichment and pre-contractual liability interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28226/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand to the Supreme Court regarding the interpretation of unjust enrichment and pre-contractual liability rules. Francesco Bonadonna sued the ASL of Palermo and its director for unjust enrichment after developing a medical information system, while the defendant argued the claim was inadmissible due to prior litigation on damages. The court decided to remand the case because the Third Civil Section had previously referred a related legal issue to the Supreme Court, making a new ruling on the merits premature.

Regesto Legislator

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Art. 2041 c.c.; Art. 2042 c.c.: The Court remands the case to the Supreme Court to resolve the interpretative issue regarding the admissibility of unjust enrichment claims when a pre-contractual liability action has already been litigated.

Parole chiave

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unjust enrichment pre-contractual liability remand to Supreme Court legal precedent civil procedure accordo programmatico contratto di cura contratto in materia informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 c.c.
e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c.
Art. 2042 c.c.
Art. 1344 c.c.
e l’art. 1344 c.c. (con riferimento , soprattutto , alla valenza dell’accertamento della nullità del titolo contrattuale che avrebbe dovuto regolare la fattispecie: cfr.
art. 2041 c.c
e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c.
art. 1344 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 13203 del 15 maggio 2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 1580/2017proposto da: Francesco Bonadonna, elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo 3, presso l’Avv. Mauro Livi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Lentini e Maria Beatrice Miceli; -ricorrente- contro ASP Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo 2, presso l’Avv. Fulvio Romeo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Li Vigni e Fulvio Romeo; -controricorrente- nonché Salvatore Iacolino, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38 , presso l’Avv.Gianluca Moncada, rappresentato e difeso dall’Avv.

Arnaldo Faro; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI PALERMO n. 913/2016, pubblicata il 3 novembre 2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal Consigliere DARIO CAVALLARI; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione diinammissibilità di quello incidentale; udito il P.M. in udienza, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione posta dall’ordinanza di rimessione n. 5222 del 20 febbraio 2023 della III sezione civile; uditi gli Avvocati Giuseppe Lentini , per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale in prima istanza, in subordine il rinvio della causa a nuovo ruolo, Carmelo Pietro Russo e Fulvio Romeo (quest’ultimo in sostituzione dell’Avvocato Giorgio Li Vigni), per l’ASP Palermo, che ha nno domandato il rigetto del ricorso principale, e Arnaldo Faro per Salvatore Iacolino, che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2007 Francesco Bonadonna ha convenuto in giudizio l’AUSL n. 6 di Palermo e Salvatore Iacolino deducendo che: ricopriva presso il Dipartimento di Neurologia del Baylor College of Medicine di Houston, Texas, la qualifica di Adjunct Associate Professor ed aveva iniziato, quale esperto di informatica medica, una collaborazione con la ASL 6 di Palermo, in diretto contatto con il Direttore generale; aveva realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, denominato Flow, e aveva elaborato un documento intitolato Sistema Informativo Aziendale 2004-2005, inviato agli organi di vertice dell’azienda; il Direttore generale lo aveva incaricato di realizzare un supporto computerizzato, denominato Poly; aveva svolto per un triennio un’intensa attività professionale in favore dell’AUSL 6 di Palermo.

Egli ha chiesto la condanna dell’Azienda convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento e, in via subordinata, di Salvatore Iacolino a titolo di risarcimento del danno, nella sua qualità di Direttore generale, per avere ingenerato in lui il convincimento che fosse impegnata la volontà della detta Azienda. Il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 808/2014, ha accolto la domanda di indebito arricchimento. L’ASP Palermo ha proposto appello. Francesco Bonadonna e Salvatore Iacolino si sono costituiti, proponendo entrambi appello incidentale in ordine alle spese di lite.

La Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 913/2016, ha accolto l’appello principale, rigettando ogni domanda di Francesco Bonadonna. Francesco Bonadonna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’ASP Palermo si è difesa con controricorso. Salvatore Iacolino si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Francesco Bonadonna, l’ASP Palermo e Salvatore Iacolino hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza n. 5222 del 20 febbraio 2023 la III sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, in tema di azione di ingiustificato arricchimento, riguardante l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art.2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica -intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata e non già come carenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile - e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento del danno).

Taleordinanza di rimessione interessa pure la problematica della rilevanza del giudicato (di rigetto) eventualmente formatosi sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale avanzata dalla stessa parte che ha agito lamentando l’altrui ingiustificato arricchimento nonché il rapporto fra l’art.2042 c.c. e l’art. 1344 c.c. (con riferimento , soprattutto , alla valenza dell’accertamento della nullità del titolo contrattuale che avrebbe dovuto regolare la fattispecie: cfr. Cass., Sez.3, n. 13203 del 15 maggio 2023 ).

Pertanto, in ragione delle tematiche che saranno trattate dalle Sezioni Unite e della potenziale incidenza della loro decisione nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, -rinvia la causa a