Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal and settlement creating lack of interest in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint withdrawal by both parties and a subsequent settlement. The appellant, Tellus Service, sought to overturn a lower court ruling that invalidated an employee's dismissal and ordered reinstatement. The court ruled that the mutual withdrawal created a procedural lack of interest, extinguishing the case without assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 391, co. 4 c.p.c.: When all parties withdraw from the proceedings, the judgment becomes extinct due to lack of interest, and no costs are assigned.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31133-2020 proposto da: TELLUS SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PATRIZIA DELL'ACQUA, MASSIMO LUBELLI; - rico rrente - contro RUSSO GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE n. 44, presso lo studio dell'avvocato Oggetto LICENZIAMENTO DISCIPLINARE R.G.N. 31133/2020 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC BARBARA ANTUONI, rappresentato e difeso dall'avvocato SABRINA SBIROLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1297/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2020 R.G.N. 656/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. RILEVATO CHE 1.1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da Giampiero Russo contro la soc. Coop. Tellus, era stata dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato al medesimo in data 8/6/2016, con ordine direintegrazione nel posto di lavoro e condanna del la società al risarcimento dei danni;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore;
3. all’odierna adunanza è pervenuto atto di rinuncia congiunta al presente giudizio sottoscritto dall e part i e dai rispettivi difensori, con il quale si dà atto di intervenuta recente transazione giudiziale e della sopravvenuta mancanza di interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, con compensazione totale delle spese;CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia delle parti alla prosecuzione del presente giudizio determina, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., una situazione processuale di sopravvenuta carenza di interesse, con effetti estintividel giudizio medesimo;
2. a norma dell’art. 39 1 , co. 4, c .p . c . , poiché alla rinuncia hanno aderito tutte le parti, non è pronunciata condanna alle spese;
3. neppure sussistono , di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,