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Ordinanza — n. 28049/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28049/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28049/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 387-2021 proposto da: MENNILLO ANTONIETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANA DI GENNARO; -ricorrente - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI N. 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IRENE IACOVELLA; -controricorrente - Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N.387/2021 Cron. Rep.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28049/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IRENE IACOVELLA; -controricorrente - Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N.387/2021 Cron. Rep.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale partecipazione sociale incasso dei contributi di mantenimento lite in materia di contribuzioni pubbliche aiuti a carattere sociale contributi sociali arretrati
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 387-2021 proposto da: MENNILLO ANTONIETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANA DI GENNARO; -ricorrente - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI N. 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IRENE IACOVELLA; -controricorrente - Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N.387/2021 Cron. Rep.

Ud.23/06/2023 CC E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: PANICO AGOSTINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANA DI GENNARO; -ricorrente successivo - contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI N. 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IRENE IACOVELLA; -controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 1393/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2020 R.G.N. 2711/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 24 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli, giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 8391 del 27 aprile 2016, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da Antonietta Mennillo nei confronti del Comune di Napoli, avente ad oggetto il pagamento della somma spettante alla medesima a titolo di differenze sull’importo integrativo, quale lavoratore socialmente utile, dal novembre 2001 al giugno 2003, disponendo la compensazione delle spese di lite; - che per la cassazione del capo della decisione in punto spese di lite ricorreva la Mennillo affidando l’impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Napoli; - che per la cassazione della medesima decisione proponeva altro autonomo ricorso Agostino Panico, originario ricorrente ed appellante nei giudizi di merito precedenti alla pronunzia di questa Corte, affidando l’impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, il Comune di Napoli - che la ricorrente Mennillo ha poi presentato memoria; - che la causa, originariamente assegnata alla sezione VI, all’udienza del 15.11.2022 veniva rinviata a nuovo ruolo CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l a ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in una con il vizio di carente ed illogica motivazione, lamenta la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite per averefondato la disposta compensazione delle spese su motivazione incongrua in contrasto con il principio della soccombenza;- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la ricorrente principale ribadisce la medesima censura in ordine alla statuita compensazione delle spese, e sostiene che il giudice del rinvio avrebbe disatteso la sentenza rescindente con la quale era stata era stata riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta nei confronti del Comune; - che, dal canto suo, il ricorrente incidentale, con l’unico motivo,deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 132 e 156 c.p.c., deducendo che, sebbene fosse stato parte del giudizio di rinvio, riassunto all’esito del giudizio rescindente, di detta partecipazione la Corte territoriale non aveva dato in alcun modo atto nella sentenza e ciò aveva comportato anche la mancata pronunzia sulla domanda, analoga a quella proposta dalla Mennillo, di pagamento delle differenze maturate sull’importo integrativo quale lavoratore socialmente utile; - che, prendendo le mosse, stante la sua evidente pregiudizialità, dal ricorso del Panico - da qualificare incidentale sulla base del principio di diritto per cui“l’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, si converte in ricorso incidentale” (cfr.

Cass. S.U. n. 24876/2017) - è a dirsi come l’unico motivo proposto meriti accoglimento; - che il motivo è redatto nel rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., perché nella parte argomentativa riassume i passaggi salienti della memoria di costituzione, allegata al ricorso per cassazione (n. 8 delle produzioni); - che l’onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla riassunzione sicché, ove questa sia avvenuta, le altre parti possono ritualmente assumere le proprie conclusioni anche mediante comparsa o memoria di costituzione (Cass. n. 5741/2019); - che, pertanto, è fondat a l’eccezione di nullità dell’impugnata sentenza, giacché nella fattispecie non si è in presenza di una omessa o inesatta indicazione delle parti nell’intestazione della sentenza, da emendare con la procedura di correzione di errore materiale, bensì di una totale assenza di statuizioni sulla posizione processuale della parte ( Cass. n. 19437/2019); - che il ricorso incidentale va dunque accolto, con conseguente assorbimento dell’impugnazione della Mennillo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per