Ordinanza — n. 28019/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso 13442-2018 proposto da: CRINCOLI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO ROMANO N. 33, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TOMASSO; -ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO N. 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende; Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13442/2018 Cron. Rep.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28019/2023 — snciv · Corte di Cassazione: b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»; - c he il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, condiviso dal Collegio ed al quale va data continuità; - che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese in relazione alla novità della questioneal momento del deposito dell’atto.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13442-2018 proposto da: CRINCOLI DINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO ROMANO N. 33, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TOMASSO; -ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO N. 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende; Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13442/2018 Cron. Rep.
Ud.23/06/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 4730/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2017 R.G.N. 1020/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 30 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da Dino Crincoli nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore del Crincoli, dirigente veterinario presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti soltanto gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” e non l’ordinaria progressione di carriera,cui doveva ricondursi l’erogazione dell’indennità di esclusività prescindendo questa dall’attribuzione di un incarico dirigenziale aggiuntivo in esito alla verifica favorevole del precedente operato; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Crincoli affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’AUSL di Frosinone.
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 anche in relazione agli artt. 5, CCNL 8.6.2000 area della dirigenza sanitaria del SSN e 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 dirigenza sanitaria, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale , volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti, il ricorrente lamenta il malgoverno dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ribadendo l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riferimento alla disciplina dell’indennità di esclusività in questione di cui agli artt. 5 CCNL 8.6.2000 e 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 area dirigenza sanitaria; - che entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15-quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett.
b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»; - c he il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, condiviso dal Collegio ed al quale va data continuità; - che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese in relazione alla novità della questioneal momento del deposito dell’atto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma