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Ordinanza — n. 27963/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding salary blockage for medical directors receiving exclusive allowance after five years of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27963/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by medical directors against a lower court ruling that denied them an exclusive allowance increase. The lower court held that such increases were subject to a salary freeze under Legislative Decree 78/2010 because they did not qualify as extraordinary events in the remuneration dynamic. The Supreme Court affirmed this interpretation, ruling that the exclusive allowance is an autonomous benefit independent of additional managerial roles and thus remains blocked by the statutory freeze.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010; Art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992: The exclusive allowance granted to medical staff after five years of service is not an extraordinary event in the remuneration dynamic and remains subject to the salary freeze, regardless of the attribution of additional managerial duties.

Parole chiave

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exclusive allowance salary freeze medical directors remuneration dynamic extraordinary events Legislative Decree 78/2010 public employment indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, d.l.
Art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d.
Art. 1, comma 1 lett. a, d.p.r. 122/2013
10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d.
Art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d.
Art. 27 lett. b) e c), CCNL 8.6.2000
502/1992 e dell’art. 27 lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10990/2023
Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14981-2018 proposto da: CASTELLANA ANNA, CIANO ROSALIA, D'AMBROSI ANTONELLA, FERAZZOLI MARIELLA ELISA MARGHERITA, IACOVELLA ANTONIO DOMENICO, MOLLO CARMELA, SAVINO PIA FILOMENA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO N. 76, presso lo studio dell'avvocato PAOLO SARDELLITTI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIA ASSUNTA FERAZZOLI; -ricorrenti - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.14981/2018 Cron.

Rep. Ud.23/06/2023 CC elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO N. 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5246/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 1559/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 21 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da Anna Castellana e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confronti dell’Azienda Uni tà Sanitaria Locale di Frosinone,avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore degli istanti, tutti dirigenti medici presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti soltanto gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” e non l’ordinaria progressione di carriera,cui doveva ricondursi l’erogazione dell’indennità di esclusività prescindendo questa dall’attribuzione di un incarico dirigenziale aggiuntivo in esito alla verifica favorevole del precedente operato; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’AUSL di Frosinone; - che i ricorrenti hanno poi presentato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, lamentano l’erroneità dell’interpretazione accolta d a lla Corte territoriale, volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 anche con riferimento all’atto emanato dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/17CRO6/C1, i ricorrenti ribadiscono, facendo leva sull’atto sopra indicato, l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riferimento alla disciplina dell’indennità di esclusività; - che entrambi i motivi, i quali in quanto strettamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinariodella dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett.

b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire diessi»; - che il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti idonei a provocare un ripensamento dell’orientamento già espresso, al quale va data continuità; -che il ricorso va, pertanto, rigettato con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità (al momento del deposito del ricorso) e della complessità della questione giuridica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d