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Ordinanza — n. 27944/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against salary block regarding exclusive allowance for medical directors in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27944/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Rita Di Stefano's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying her exclusive allowance. The lower court ruled that the allowance was subject to a salary freeze because it did not qualify as an extraordinary event in the remuneration dynamics. The Supreme Court upheld this interpretation, stating that the allowance is autonomous from additional directorial roles and remains blocked by the 2010 decree.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010; Art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992: The exclusive allowance for medical staff in higher salary bands is not an extraordinary event in remuneration dynamics and remains subject to the salary freeze even if additional directorial positions are subsequently granted.

Parole chiave

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exclusive allowance salary freeze remuneration dynamics medical directors collective agreement extraordinary events public employment graduazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 anche in relazione agli artt.
Art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d.
Art. 1, comma 1 lett. a, d.p.r. 122/2013
10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d.
Art. 5, CCNL 8.6.2000 area della dirigenza sanitaria del SSN
Art. 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 dirigenza sanitaria

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10990/2023
Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13445-2018 proposto da: DI STEFANO RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO ROMANO N. 33, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TOMASSO; -ricorrente - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO N. 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende; Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13445/2018 Cron.

Rep. Ud.23/06/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 443/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 1022/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 21 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Frosinone, rigettava la domanda proposta da Rita Di Stefano nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, avente ad oggetto la condanna della AUSL al pagamento in favore della Di Stefano, dirigente medico presso la stessa AUSL, dell’indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia da 5 a 15 anni, per effetto dell’esito favorevole della verifica dell’attività svolta al termine del primo quinquennio e dell’attribuzione di incarichi dirigenziali aggiuntivi; - che la decisione dell a Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il blocco stipendiale disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010 e ciò in quanto ad esso erano sottratti soltanto gli “eventi straordinari della dinamica retributiva” e non l’ordinaria progressione di carriera,cui doveva ricondursi l’erogazione dell’indennità di esclusività prescindendo questa dall’attribuzione di un incarico dirigenziale aggiuntivo in esito alla verifica favorevole del precedente operato; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Di Stefano affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’AUSL di Frosinone.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 anche in relazione agli artt. 5, CCNL 8.6.2000 area della dirigenza sanitaria del SSN e 28, comma 2, CCNL 3.11.2005 dirigenza sanitaria, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta d a lla Corte territoriale , volta ad escludere la configurabilità della maggiorazione dell’indennità di esclusività quale effetto di eventi straordinari della dinamica retributiva ed a considerarla, pertanto, soggetta al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2000; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti, la ricorrente lamenta il malgoverno dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ribadendo l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riferimento alla disciplina dell’indennità di esclusività in questione di cui agli artt. 5 CCNL 8.6.2000 e 27, 28 e 31 CCNL 3.11.2005 area dirigenza sanitaria;- che entrambi i motivi, i quali in quanto stre ttamente connessi possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 10990/2023) secondo cui «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15- quater, comma 5 d. lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in L. 122/2010 ed all’art. 1, comma 1 lett a, d.p.r. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett.

b) e c) del CCNL 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»;- c he il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a ripensare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità perché condiviso dal Collegio; -che il ricorso va, dunque, rigettato con compensazione delle spese in relazione alla novità della questione al momento del deposito dell’atto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i