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Ordinanza — n. 27939/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses workers' appeal regarding continuity of employment after unchallenged dismissal and company transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27939/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by workers against a lower court ruling that denied them seniority pay from their former employer. The workers argued for continuity of employment following a company transfer, but the appellate court found a new employment relationship began after their dismissal was not challenged. The supreme court upheld this decision, ruling that the unchallenged termination broke the legal continuity required to claim seniority despite the temporal proximity of the new contract.

Regesto Legislator

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Art. 32 co. 4 lett. c) l. n. 183/2010; Art. 2112 c.c.; Art. 20 l. n. 11/2010: The continuity of employment required to transfer seniority rights is interrupted by an unchallenged dismissal, even if a new contract is signed shortly thereafter by the successor entity.

Parole chiave

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continuity of employment unimpugned dismissal transfer of undertaking seniority rights new employment relationship appellate court review labor law succession lavoratori anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 32 co. 4 lett. c) l. n. 183/2010
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 co 4 lett c l,n.
Art. 2112 c.c.
Art. 20 l. n. 11/2010
e art. 20 co.6 l.n.11/2010, nonché Direttive 77/187/CEE e 2001/23 CE.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
2001/23 CE ( art. 360 co.1 n.
Art. 115 c.p.c.
L’ulteriore censura denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle date di licenziamento ed assunzione.
art. 115 c.p
L’ulteriore censura denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24803/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25823-2021 proposto da: PRESTIFILIPPO RICCARDO, BASILE GABRIELE, DAMASCO VINCENZO, DI LORENZO NUNZIO, FIDUCCIA GIUSEPPA, LA MATTINA GAETANO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FORTE TIBURTINO 98, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MORABITO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO SIDOTI; - ricorrenti - contro SAS - SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio Oggetto R.G.N. 25823/2021 Cron.

Rep. Ud. 14/06/2023 CC dell'avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ACCURSIO GALLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 273/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/03/2021 R.G.N. 416/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione con cui il tribunale di Palermo aveva rigettato la domanda degli attuali ricorrenti indicati in epigrafe, nei confronti di Servizi Ausiliari Sicilia ( SAS) scpa, diretta a mantenere il trattamento economico di anzianità (c.d.RIA) maturato nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Multiservizi spa con conseguente condanna della società cessionaria SAS al pagamento delle predette somme.

Il tribunale aveva escluso la prosecuzione del rapporto di lavoro dall’una all’altra società, ritenendo che con SAS si fosse costituito un nuovo rapporto di lavoro, successivo al licenziamento da parte della Multiservizi e che pertantonon era azionabile, nei suoi confronti, la pretesa avanzata. La corte territoriale, confermando la decisione, riteneva altresì che la domanda diretta all’accertamento della illegittimità del recesso era domanda nuova , mai azionata in primo grado. Allo stesso modo riteneva si fosse realizzata la cessazione del primo rapporto di lavoro con Multiservizi attraverso il recesso intimato e non impugnato, e che la allegata “simulazione” del licenziamento fosse anch’essa circostanza nuova anche irrilevante ai fini del decidere, in quanto attinente ad eventuali vizi da far valere in altra sede ( impugnativa licenziamento-non avvenuta).

La Corte infine accertava che comunque, pur avendo la SAS assorbito quasi tutto il personale della Multiservizi, non ci fosse continuità tra i rapporti in quanto l’intervenuto licenziamento non era stato impugnato. Avverso detta decisione proponevano ricorso i suddetti lavoratori, cui resisteva con controricorso. SAS-Servizi Ausiliari Sicilia-scpa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 32 co 4 lett c l,n. 183 /2010, artt. 12 e 14 disp. att. legge generale nonché direttiva n. 2001/23 CE ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.).

I ricorrenti rilevano che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto applicabile l’art.32 co.4 lett.c) della legge n. 183/2010, in punto di decadenza dall’impugnativa del licenziamento(collettivo). Il motivo è inconferente rispetto alla statuizione del giudice di appello che nella impugnata sentenza nulla esprime sul punto. La corte territoriale ha infatti confermato la statuizione del tribunale accertativa della discontinuità dei due rapporti di lavoro e, soprattutto, della mancata impugnazione del licenziamento del 31.10.2012 cui era seguita la nuova assunzione.

Nessun riferimento è stato fatto alla ipotesi della decadenza qui richiamata, evidentemente fuori contesto. Il motivo deve essere disatteso. 2)La seconda censura ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 c.c. e art. 20 co.6 l.n.11/2010, nonché Direttive 77/187/CEE e 2001/23 CE. Parte ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale abbai dato atto del passaggio di tutto il personale in SAS , che si fosse realizzato un trasferimento d’azienda, trascurando di occuparsi dei singoli contratti di lavoro. Il motivo risulta inconferente rispetto alle statuizioni del giudice d’appello dirette ad escludere l’esistenza di un trasferimento d’azienda.

La sentenza, confermando quanto accertato dal primo giudice, ha dato atto della novità del rapporto e dei contratti instaurati con SAS, escludendone, pertanto, la continuità e rapportabilità al primo rapporto, esauritosi con il licenziamento. 3)-Il motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo quale la continuità del rapporto di lavoro. La ricorrente ritiene errata la valutazione della corte sul punto, poiché non considerato che il primo rapporto è cessato il 31.10.2012 ed il secondo è iniziato il 1.11.2012, in assoluta continuità temporale.

Si osserva che il giudice di appello ha dato atto di tale circostanza temporale, ma ha escluso la continuità giuridica dei rapporti, attesa la cesura rappresentata dal licenziamento non impugnato. Nessuna omissione è dunque evincibile, ma una valutazione basata su ragioni considerate.

5) L’ulteriore censura denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata valutazione delle date di licenziamento ed assunzione. Come chiarito nel motivo precedente la corte territoriale ha espressamente valutato le cadenze temporali in questione , escludendone il rilievo ai fini della continuità. Peraltro la sentenza richiama la pronuncia del Giudice di legittimità (Cass.n 24803/2015) sulla vicenda circolatoria in questione, attribuendo all’art.20 della legge regionale n. 11 /2010 solo natura programmatica circa il trasferimento delle società”dismesse”, non vincolante ai fini del passaggio diretto.

Anche tale argomentazione, oltre alla valutazioni già svolte in punto di recesso non impugnato, hanno sostenuto il ragionamento nel giudice di appello nella valutazione svolta. Il motivo deve essere disatteso, come pure l’ultimo motivo diretto a lamentare la violazione e falsa applicazione dell’art.2112 e 2697 c.c., poiché ritenuta non considerata la complessità dell’operazione di passaggio tra società. Si tratta di censura riguardante la valutazione di merito svolta dalla corte di appello, basata , come già detto , su ragioni chiare che devono far escludere la possibilità di ulteriori ri-valutazioni.

Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo uni