Cassation court dismisses appeal against medical directors' damages claim for delayed public administration job grading.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Azienda Sanitaria Provinciale's appeal against a lower court ruling awarding damages to medical directors for delayed job grading. The medical directors argued that the public administration's failure to complete internal procedures from 2007 to 2012 constituted a breach of contract causing lost income. The court affirmed that while the administration must activate the grading procedure, it is not liable for the specific loss of the variable pay portion unless it can prove the delay was not its fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218 c.c.; Art. 360, n. 2 c.p.c.: The public administration's failure to complete internal procedures for job grading does not automatically extinguish its contractual obligation to activate the process, but limits the employee's remedy to damages for lost chances rather than specific performance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26441/2021 R.G. proposto da Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - ASP , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avv. Salvatore Pinò, rappresentata e dife sa dall’avv. Giuseppe Lo Dico -ricorrente - contro Giuseppe MICCICHÈ, Valeria MARCHICA , Giuseppe SORCE, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Tuscolana n. 1178 presso lo studio dell’avv. Nelide Caci, rappresentati e difesi dall’avv.
Giuseppe Danile -resistenti con mandato - Salvatore CASTELLANO e Salvatrice Carmela LO CURTO -intimati - avverso la s entenza n. 2 10 /20 2 1 de lla Corte d’Appello di Palermo, depositata il 26/4/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/9/2023dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Palermo, rigettando l’impugnazione, confermò la sentenza con cui i l Tribunale di Agrigento avev a accolto la domanda degli attuali resistenti e intimati – dirigent i medici dipendenti della AUSL n. 1 di Agrigento, Azienda ora confluita nella ASP di Agrigento– volta a ottenere la condanna della propri a datr ic e di lavoro al risarcimento del danno loro cagionato ritarda nd o dal 1 ° .4.2007 al 31.12.2012 la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile aziendale dell’indennità di posizione.
La corte territoriale qualificò il comportamento denunciato in termini di inadempimento imputabile di un obbligo contrattuale, accertando che esso aveva determinatoai dirigenti medici un danno da mancato guadagno, liquidato in via equitativa nellemisure mensili fissat e dalla stessa ASP , proprio per porre fine al persistente inadempimento per il ritardo, con delibera 320 del 21.1.2013,ma solo a decorrere dal 1°.1.2013. Contro la sentenza della corte d’appello la ASP di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Dei cinque intimati, nessuno si è difeso con controricorso;tre hanno depositato un mero atto di costituzione finalizzato a «monitorare gli sviluppi» del processo.La causa è trattata incamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. La ricorrente ha depositato «istanza di differimento udienza» motivata da un generico riferimento a trattative in corso , che non si ritiene opportuno accogliere , per evidenti ragioni di economia processuale e tempestività nella definizione dei ricorsi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, n. 2 [sic], c.p.c.».
La ricorrente ribadisce che i giudici di merito avrebbero errato nel considerare la ritardata graduazione degli incarichi dirigenziali un inadempimento imputabile, non tenendo conto degli «espressi divieti formulatida parte dell’Assessorato Regionale Siciliano alla Sanità che, per legge, coordina e disciplina l’attività degli uffici regionali e regola tutte le attività e l’organizzazione della sanità pubblica».
2. Il motivo è infondato. 2.1. La presente causa si inserisce in un filone di analoghe controversie che hanno visto e vedono contrapposti i dirigenti medici alla loro datrice di lavoro ASP di Agrigento. In tale contesto, questa Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: «In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cuiambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento»;
«La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile». 2.2.
Di tali principi la Corte d’Appello di Palermo ha qui fatto corretta applicazione, anche laddove ha ritenuto del tutto irrilevanti la «presa di posizione» dell’Assessorato Regionale, sia perché essa «non impedisce affatto di dare corso alle procedure contrattuali per la graduazione e pesatura degli incarichi dirigenziali», sia, in ogni caso, perché «intervenuta in epoca ampiamente posteriore all’insorgere dell’obbligo contrattuale in capo all’Azienda». Tale doppio giudizio della corte territoriale non viene specificamente confutato nel ricorso, il quale, anzi, indica – quali prove documentali della « presa di posizione » dell’Assessorato Regionale – due note , rispettivamente di date 19.7.2012 e 14.2.2013, il che non può che confermare l’impossibilità, anche cronologica, di considerarle un factum principis all’origine di un inadempimento che è stato accertato come protrattosi dal 1°.4.2007 al 31.12.2012.
3. Respintoil ricorso, non occorre provvedere sul le spese del presente giudizio di legittimità. Infatti, le controparti dell’ASP di Agrigento non hanno svo lto difese, non potendosi considerare tale il deposito di un mero atto di costituzione.
4. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ri