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Ordinanza — n. 27762/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice due to res judicata barring re-examination of debt validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27762/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Tax Agency against a payment order issued to an individual debtor. The debtor had previously successfully challenged a tax assessment in a final judgment, arguing the debt was extinguished by prescription and partially invalid. The court held that the prior final judgment precluded re-examining the same debt's validity in this new proceeding, as the legal issue was already definitively resolved. Consequently, the payment order remained effective, and the appeal was dismissed with costs awarded to the debtor.

Regesto Legislator

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Art. 618 bis c.p.c.; Art. 29 c.p.c.: When a final judgment between the same parties resolves a fundamental legal issue common to a subsequent proceeding, the principle of res judicata precludes re-examination of that issue, even if the new proceeding has different objectives.

Parole chiave

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res judicata tax collection notice payment order final judgment preclusive effect debt validity civil procedure code arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 618 bis c.p.c.
con ricorso ex art. 618 bis cod.
Art. 29 c.p.c.
con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 cod.
Art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002
è’ escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater d.p.r.
art. 618 bis cod. proc. civ
con ricorso ex art. 618 bis cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11754/2018
Cass. n. 28415/2017
11754/2018 e giurisprudenza ivi citata, Cass. n. 28415/2017, Cass.
Cass. n. 25269/2016
28415/2017, Cass. n. 25269/2016);
Cass. n. 2334/2020
Cass. n. 12193/2020
2334/2020, Cass. n. 12193/2020)- la necessità di esame delle ulteriori censure articolate con motivi di gravame.
Cass. n. 14190/2016
Cass. n. 48/2022
14190/2016 Cass. n. 48/2022);
Cass. 14 marzo 2014, n. 5955
115/2002, da parte della ricorrente, in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31374-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro GIVONETTI ADRIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE D'AMICO; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 31374/2021 Cron.

Rep. Ud. 13/09/2023 CC nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - resistente con mandato - nonchè contro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. - intimata - avverso la sentenza n. 489/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/09/2021 R.G.N. 233/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con ricorso ex art. 618 bis cod. proc. civ. Adriano Givonetti conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione - (da ora AdER) e l’INPS proponendo opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 121 2019 9000280320000 emessa da AdER; in particolare contestava la debenza della somma di € 73.285,92 per debiti contributivi verso l’INPS e l’INAIL come da cartella di pagamento n. 121 2004 0008891488000 emessa su richiesta dei detti istituti; 1.1. a tal fine deduceva :a) che la cartella in oggetto era stata annullata con sentenza n. 69/2008 dal Tribunale di Vercelli in parziale accoglimento della opposizione avverso la stessa spiegata da esso Givonetti ( opposizione determinata dalla mancata considerazione dei contributi già versati all’INPS dall’Eurobiella coop. a r.l. in relazione alla posizione di due lavoratori) e che tale statuizione, confermata in seconde cure, era divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione avverso la decisione di appello (Cass. n. 16589/2015);

b) che il credito portato dalla cartella esattoriale si era estinto per prescrizione stante il difetto di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 17.1.2005;

2. il giudice di primo grado dichiarava inefficace l’intimazione di pagamento e la statuizione era confermata dalla Corte di appello di Torino che respingeva l’appello di AdER ;

3. osservava la Corte distrettuale che il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 38 del 2015, pronunziando su intimazione di pagamento emessa sulla base della medesima cartella di pagamento n. 121 2004 0008891488000 aveva ritenuto che tale cartella non costituisse valido titolo esecutivo (in quanto sostituita dalla sentenza del Tribunale di Vercelli di parziale accoglimento dell’opposizione del Givonetti ) e tale statuizione era passata in giudicato in difetto di impugnazione; il giudicato precludeva nella presente sede il riesame della questione connessa all’esistenza di un valido titolo esecutivo rappresentato dalla cartella esattoriale alla base della intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso AdER sulla base di due motivi; Adriano Givonetti ha resistito con controricorso ; l’INPS ha depositato procura; Considerato che 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 n 3 cod. proc. civ. censurando, in sintesi, la interpretazione del giudicato rappresentato dalla sentenza n. 38 del 2015 del Tribunale di Vercelli, che riporta in ricorso. Sostiene che, a differenza di quanto affermato dal giudice di appello, tale decisione non aveva statuito la invalidità della cartella di pagamento quale titolo esecutivo ma aveva ritenuto la intimazione di pagamento inefficace in quanto non era stato disposto il necessario sgravio, in ottemperanza al precedente annullamento parziale della cartella esattoriale, né era stato definito con un ruolo aggiornato il residuo ancora in essere a titolo di contributi INPS;

2. con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n,. 4 cod. proc. civ.: “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. Omissione di pronunzia sui motivi di appello, violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile” Denunzia che la sentenza impugnata, ritenendo erroneamente inammissibile l’impugnazione aveva omesso di esaminare i motivi di appello con i quali l’ente di esazione aveva dedotto:

a) l’illegittimità dell’annullamento totale della intimazione impugnata;

b) l’infondatezza dell’affermazione del mancato recepimento dell’annullamento parziale stante lo sgravio parziale disposto dall’INPS in data 5.7.2011, per l’importo di € 3.426,32 somma decurtata in sede di emissione dell’intimazione di pagamento impugnata;

c) con riferimento allo sgravio parziale di una cartella con riduzione della pretesa impositiva iscritta a ruolo ed in esecuzione di un giudicato, l’irrilevanza della presenza di una forma o motivazione particolare, in assenza di alcun effetto novativo sostitutivo e di esercizio di una nuova pretesa fiscale;

d) l’inconfigurabilità dell’effetto estintivo della prescrizione;

3. il primo motivo di ricorso è infondato; 3.1. la ricostruzione da parte del giudice di appello del contenuto della sentenza n. 38/2015 emessa dal Tribunale di Vercelli, configurante giudicato esterno, risulta corretta; in estrema sintesi, secondo la Corte distrettuale, tale decisione aveva accolto la opposizione avverso la intimazione di pagamento per essere quest’ultima stata in toto fondata su una cartella di pagamento che in quanto parzialmente annullata con provvedimento giurisdizionale non poteva configurare valido titolo esecutivo; 3.2. orbene, ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte l’'interpretazionedel giudicato esterno può essere effettuata anchedirettamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione (Cass. n. 5508/2018, Cass. n. 26627/2006), condizione che nello specifico risulta rispettata, ritiene il Collegio di confermare la interpretazione del la s entenza n. 38/2015 Tribunale di Vercelli quale operata dalla Corte distrettuale; invero, la decisione del 2015 è dichiaratamente fondata sull’assunto dell’avvenuta sostituzione della cartella annullata, anche se parzialmente , dalla sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli la quale aveva statuito nel merito la rideterminazione del credito senza tuttavia indicare il relativo quantum; in particolare il Tribunale ha osservato che l’intimazione di pagamento richiamava in toto la cartella impugnata e non la sentenza di parziale annullamento della stessa;sulla base di tale presupposto, vale a dire della circostanza che l’intimazione di pagamento era esclusivamente fondata su una cartella sostituita da un provvedimento giurisdizionale,la sentenza n. 38/2015 del Tribunale di Vercelli ha dichiarato inefficace la intimazione di pagamento notificata al ricorrente il 26.11.2014; il ragionamento decisorio che sorregge la sentenza n. 38/2015 mostra di collegare, quindi, la inefficacia della intimazione di pagamento esclusivamente e direttamente alla (sopravvenuta) invalidità della cartella esattoriale ( posta a base della intimazione) a fungere da titolo esecutivo in quanto sostituita dalla sentenza di parziale accoglimento resa nel giudizio di opposizione alla detta cartella esattoriale( con implicito rilievo della illiquidità del relativo credito per mancata determinazione del quantum residuo da parte della sentenza di parziale annullamento); ciò senza conferire alcuno specifico rilievo né al mancato sgravio delle somme in quel giudizio riconosciute come non dovute, né alla mancata definizione con ruolo aggiornato del residuo ancora dovuto all’INPS come, viceversa, opina parte ricorrente; 3.3. coerente con il contenuto delgiudicato come sopra ricostruito è l’effetto preclusivo ad esso connesso in ordine al riesame della questione prospettata in questo giudizio, relativa alla idoneità della medesima cartella esattoriale alla base della intimazione in questa sede opposta a fungere da titolo esecutivo; 3.4. invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 11754/2018 e giurisprudenza ivi citata, Cass. n. 28415/2017, Cass. n. 25269/2016);

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 4.1. invero, il rilievo del giudice di appello circa la esistenza di un giudicato esterno, preclusivo della verifica di idoneità della cartellaesattoriale parzialmente annullata a costituire un valido titolo esecutivo, assorbiva- secondo il meccanismo dell’assorbimento cd. improprio, ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass.n. 2334/2020, Cass. n. 12193/2020)- la necessità di esame delle ulteriori censure articolate con motivi di gravame.

L’avere il giudice di appello ritenuto preclusa, in forza di precedente giudicato, la verifica di idoneità della cartella esattoriale alla base dell’intimazione a fungere da titolo esecutivo, implicava, infatti, il venir meno dell’utilità dell’esame delle ulteriori questione poste da AdER, con i residui motivi di gravame; né parte ricorrente investe con specifica doglianza la statuizione di assorbimento contestandone i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione, come suo onere al fine della valida censura della decisione sul punto (Cass. n. 14190/2016 Cass. n. 48/2022);

5. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

6. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 7. è’ escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater d.p.r. 115/2002, da parte della ricorrente, in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al controricorrente Adriano Givonetti delle sp