Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the medical grading compensation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the legal proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The Azienda Sanitaria Provinciale of Agrigento sued for compensation regarding a failed medical grading, but the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal of the lawsuit by the plaintiff, accepted by the defendant, extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18331/2022 proposto da: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - ASP , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Laura Oddo, che la rappresentae difende -ricorrente - contro Salvatore CUFFARO, domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv.
Gaspare Friscia, che lo rappresentae difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1219/2021della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/1/2022; Oggetto Dirigenti medici. ASP Agrigento. Mancata graduazione. Risarcimento. R.G.N.18331/2022 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC– Aula B udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 / 9 /202 3 dal Consigliere Dott. ANDREA ZULIANI; rilevato che i l difensor e de l ricorrent e ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio , sottoscritta digitalmente anche dal legale rappresentante della ASP Agrigento; rilevato che la rinuncia è stata accettata dalla controparte; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di leg