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Ordinanza — n. 27749/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows pension damage claim for unpaid contributions, ruling damage accrues only upon retirement age.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27749/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Court of Appeal's dismissal of a claim for pension damage and unpaid contributions. The appellant argued that the employer failed to pay higher contributions after a 1996 judgment recognized superior duties, while the employer contended the claim was time-barred and that contributions were adequate at the time. The court held that the right to pension damage materializes only upon reaching retirement age, making the lower court's rejection of the claim premature.

Regesto Legislator

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Art. 2116 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The right to claim pension damage for omitted contributions materializes exclusively upon the attainment of retirement age, precluding a valid disposition of the subjective right to compensation prior to that event.

Parole chiave

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pension damage accrual retirement age requirement omitted social contributions prescription of claims cautionary measures superior duties recognition contributory rights compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2116 c.c.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1)-Con un unico motivo Arnaldo Oliva ha denunciato la violazione dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1)-Con un unico motivo Arnaldo Oliva ha denunciato la violazione dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
D.L. 338/1989, converted by L. 389/1989
art. 2116 c.c
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27660/2018
Cass. n. 27660/2018 cit); Ai suddetti principi la corte di merito non ha dato seguito e pertanto il ricorso principale deve essere accolto e cassata sul punto la sentenza.
Cass. n. 1179/2015
Cass. n. 15947/2021
Cass. SU n. 29396/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 386-2019 proposto da: OLIVA ARNALDO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO ARENA, LETTERIO ARENA; - ricorrente principale - contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIANA -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dall' avvocato DOMENICO CANTAVENERA;

Oggetto R.G.N. 386/2019 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - contro OLIVA ARNALDO; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con man dato al ricorso principale - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato al controricorso incidentale - nonchè contro S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 760/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/11/2018 R.G.N. 63/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Messina con la sentenza n.760/2018 aveva parzialmente riformato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la domanda proposta da Oliva Arnaldo nei confronti di Riscossione Sicilia spa e Inps, diretta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lui dovute per il periodo 1.1.1992- 31.1.2005, per lo svolgimento delle superiori mansioni svolte alle dipendenze di Montepaschi Serit, riconosciutegli con sentenza n. 2821/96 ( con decorrenza dal 28.12.1990) oltre al versamento dei maggiori contributi conseguenti o comunque al risarcimento del danno per perdita parziale della prestazione pensionistica a decorrere dal dì del pensionamento ( 1.2.2005).

La corte di merito, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto prescritto il credito relativo al maggiore inquadramento (per il periodo 1.1.92-31.1.2005-successivo alla pronuncia giudiziale), perché non fatto valere nel termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia del tribunale, immediatamente esecutiva, di riconoscimento delle superiori mansioni (sentenza n. 2821/1996), a nulla rilevando che la decisione fosse divenuta definitiva con la sentenza della corte di appello del 27.11.2013, non essendo, tale circostanza, impeditiva della possibilità di far valere ildiritto.

La corte riteneva ugualmente prescritti i contributi previdenziali dovuti in relazione al maggior importo retributivo spettante all’Oliva ed invece riteneva non prescritto il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi con riferimento al periodo decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione ( 23.5.2004-1.2.2005). Avverso detta decisione Oliva Arnaldo proponeva ricorso con un solo articolato motivo cui resisteva con controricorso Riscossione Sicilia spa anche contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso su ricorso incidentale l’Oliva.

Agenzia Entrate Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia, depositava successiva memoria. L’Inps rimaneva intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1)-Con un unico motivo Arnaldo Oliva ha denunciato la violazione dell'art. 360 co.1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 2934, 2935 e 2116 cod civ., con riguardo alla decorrenza della prescrizione, coincidente, nel suo inizio, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il ricorrente richiama la responsabilità del datore di lavoro per il danno che deriva al prestatore di lavoro in ordine alla parziale perdita della prestazione pensionistica per insufficiente contribuzione.

In particolare, pur dichiarando di fare acquiescenza alla decisione relativa al rigetto delle richieste differenze retributive e differenze contributive in favore dell'Inps ritenute prescritte, si duole della errata decisione sulla decorrenza della prescrizione individuata, dal giudice di merito, dal momento dell'insorgere dell'inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro. Ritiene invece che il danno non possa essere denunciato prima che il lavoratoreabbia raggiunto l’età pensionabile. La censura risulta fondata. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante ( Cass.n. 27660/2018;

Cass.n. 1179/2015). Deve ritenersi che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico (Cass.n. 15947/2021), non costituendo conflitto, con tale assunto, la circostanza che al lavoratore sia consentito, per scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, in quanto il diritto al risarcimento si concretizza con l'attualità di quest'ultimo esclusivamente al perfezionarsi della età pensionabile (cfr.

Cass. n. 27660/2018 cit); Ai suddetti principi la corte di merito non ha dato seguito e pertanto il ricorso principale deve essere accolto e cassata sul punto la sentenza. Ricorso incidentale 1)-Con unico motivo Riscossione Sicilia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art 1 decreto legge 338/1989, convertito in legge n. 389/89 e dell'articolo 2116 co 2 cod civ in relazione all'art 360 co. 1 n.3 cpc. E’ lamentata l'erronea statuizione della Corte d'appello in punto di ritenuto inadempimento da parte del datore di lavoro nel versamento dei contributi, in quanto versati in misura adeguata alla retribuzione percepita, in quel momento, dal lavoratore.

La censura è infondata. Il riconoscimento delle mansioni superiori avvenuto con la sentenza sopra richiamata (n. 2821/1996), con decorrenza 28.12.1990, aveva determinato il conseguente diritto non soltanto ad una retribuzione coerente con l’inquadramento, ma anche ai relativi contributi al cui versamento era tenuto il datore di lavoro ( cfr. Cass. SU n. 29396/2018). Sono tali le condizioni, temporali e giuridiche, determinative dell’inadempimento, anche nell’ipotesi che quest’ultimo risulti accertato, come avvenuto nel caso in esame, successivamente.

Infondata pertanto la eccezione di adeguatezza, all’epoca dei contributi versati, poiché non concretamente rapportati alle mansioni superiori svolte, successivamente accertate. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto, cassata sul punto la sentenza e rinviata la causa alla corte territoriale per l’applicazione dei principi enunciati e per la determinazione delle spese processuali; rigettato il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviando