Italian Supreme Court dismisses appeal for non-examined facts and procedural errors regarding wrongful dismissal damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting claims of non-examined facts and procedural errors regarding wrongful dismissal damages. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific testimonial evidence concerning the injurious nature of the firing and the resulting psychological harm. The court ruled that the lower court's assessment of evidence and the exclusion of the requested damages were matters of fact reserved for the trial judge, who had sufficient grounds to deny the claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The Supreme Court rejects appeals alleging non-examined facts or procedural errors when the lower court's evaluation of evidence and the resulting denial of damages are matters of fact within the trial judge's exclusive discretion.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9931-2019 proposto da: CARACCIOLO GIOVANNI NATALE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO NUCARA; - ricorrente - contro LEONIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 382/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/09/2018 R.G.N. 423/2016; Oggetto R.G.N. 9931/2019 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Reggio Calabria aveva rigettato l’appello proposto da Giovanni Natale Caracciolo avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva altresì rigettato la sua domanda diretta al risarcimento del danno subito per l’ingiurioso licenziamento e la tardività della reintegrazione da parte della Leonia spa in liquidazione. La Corte territoriale, anche in esito alla prova testimoniale svolta, escludeva che fosse sussistente la prova del danno richiesto, atteso che la reintegrazione era avvenuta a distanza di 50 giorni dal deposito della decisione del giudice, ma a ridosso della notifica della stessa al datore di lavoro.
Quanto alla natura ingiuriosa del licenziamento ed allo stato di prostrazione e depressione , riteneva che non vi fossero elementi sufficienti ad avvalorare tali circostanze. Il Caracciolo proponeva ricorso. Leonia spa in liquidazione rimaneva intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell'articolo 2087 cod. civ. (ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c.), nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (ex art 360 co.1 n 5 c.p.c.)., per la parziale valutazione di quanto emerso dalla prova testimoniale.
A riguardo rilevava che il giudice d’appello aveva posto a base della sua valutazione solo una parte delle risultanze istruttorie. Le censure si appalesano inammissibili. Deve preliminarmente osservarsi che questa Corte ha in molte occasioni affermato che “l’'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017;
Cass.n. 16056/2016). Posta tale premessa di principio, che riafferma il compito affidato al giudice del merito di valutare il materiale probatorio a sua disposizione, deve inoltre soggiungersi che la doglianza di omessa valutazione deve essere riferita a specifiche circostanze di fatto dirimenti ai fini di un differente giudizio. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n.18368/2013;
Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” ( Cass. n.23238/2017) La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poiche’ determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).
Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio. Nel caso in esame non si fa riferimento a “fatti” specifici, ma a valutazioni complessive circa le condizioni del ricorrente, già considerate dalla corte di merito e comunque non tali da essere sicuramente determinative di un giudizio differente rispetto a quello espresso. Il motivo deve quindi essere disatteso.
2) La seconda censura è diretta a denunciare l’omesso esame, quale error in procedendo, ai sensi dell’ art. 360 co.1 n. 4 .c.p.c e violazione dell’art 112 c.p.c., in ragione della richiesta , svolta in primo grado, di liquidazione del danno all’immagine e del danno morale subito. Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente lamenta la mancata valutazione dei danni indicati, per i quali le premesse in fatto sono state comunque escluse dalla corte territoriale; quest’ultima ha infatti valutato insussistenti le prove delle modalità ingiuriose e infamanti del licenziamento in esame, in tal modo escludendo ogni rapportabilità dei danni comunque lamentati al licenziamento in esame. La valutazione espressa, propria del giudizio di merito, esclude una sua ri-visitazione in questa sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla spese. Sussistono le condizioni processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pa