Cassation court dismisses INPS appeal, upholding pension recalculation based on extra monthly emoluments and burden of proof rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered pension recalculation to include extra monthly emoluments. The appellant argued the INPS failed to prove these amounts were included in the pensionable base, while the respondent maintained the lower court correctly placed the burden of proof on the INPS. The court dismissed the appeal because the INPS inverted the burden of proof and attempted to rely on a presumption contrary to the facts found by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 3: The burden of proof regarding the inclusion of extra monthly emoluments in pensionable base rests on the INPS; the court cannot perform a contrary presumptive evaluation when the lower court has already ascertained the non-inclusion based on the applicant's evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19787-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro FASANO MARIUCCIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE DE LEO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1182/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/06/2017 R.G.N. 1910/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE. Oggetto R.G.N.19787/2017 Cron. Rep. Ud.11/07/2023 CC RILEVATO che: con sentenza n. 1182del 2017, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha affermato il diritto di Mariuccia Fasano alla riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria, non essendo decorsa la decadenza triennale né la prescrizione del diritto alla differenza sui ratei, ed ha condannato l'Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche richieste, oltre interessi legali; per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che in linea generale nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute); essi rientravano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, (poi modificata dal d.lgs. n. 314 del 1997 ed ulteriormente precisata dalla L. n. 183 del 2010, art.
24) e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art. 8; ciò premesso, inoltre, l'INPS non aveva fornito la prova di avere effettivamente operato tale inclusioneed anzi, dal tenore della circolare INPS n. 11 del 2013, era verosimile ritenere che le Sedi territorialiavessero avuto indicazioni in tal senso; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, articolato in un motivo; Mariuccia Fasano ha resistito con atto intitolato “memoria di costituzione e risposta “notificato ai difensori dell’INPS ma privo di procura speciale ai sensi dell’art. 83 c.p.c.;chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);
CONSIDERATO che: con il motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma quarto, l. n. 155 del 1981, 7, comma nono, l. n. 223 del 1991, 2, l. n. 164 del 1975 e dell'art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione; nel giudizio d'appello l’appellante si era doluta che il Tribunale non avesse rilevato che la domanda ineriva anche al ricalcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione e non solo ai periodi di collocamento in cassa integrazione e mobilità e, su tali aspetti, la Corte territoriale aveva accolto la domanda ritenendo che l'INPS non avesse dimostrato di aver incluso gli emolumenti extra mensili; ciò sulla base di una parziale e non corretta lettura delle circolari interne e soprattutto della circolare n.137 del 1987 e del messaggio n. 11110/2006, non essendo vero che l’INPS aveva negato il diritto preteso; rileva l'INPS che non vi era stata, dunque, prova alcuna dell'inesatto computo della pensione ed erroneamente la Corte di merito aveva posto a carico dell'INPS l'onere di offrirela prova contraria alle pretese del pensionato, che invece non aveva fornito prova alcuna delle proprie allegazioni; il motivo è infondato, in continuità con quanto osservato da Cass. sez. lav., 03/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3416;
Cassazione civile sez. lav., 17/10/2022, (ud. 22/06/2022, dep. 17/10/2022), n.30393); invero, la sentenza impugnata, dopo avere affermato l'obbligo dell'INPS di calcolare il trattamento pensionistico includendo nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili, con riferimento all'accredito figurativo dei contributi per disoccupazione ed avere affermato non esservi la prova della inclusione medesima, ha comunque positivamente accertato l'inadempimento denunziato dall'assicurato, ritenendo non essere stati inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile; correttamente la sentenza impugnata ha attribuito all'INPS l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, ex lege, e l'INPS, pertanto, avrebbe dovuto specificare, in questa sede, gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa; l'ente ricorrente si è, invece, limitato ad allegare il difetto di prova della mancata inclusione di tali emolumenti -invertendo, in tali termini, l'onere della prova, ponendolo a carico del soggetto-creditore -e ad invocare una presunzione di inclusione di detti emolumenti, in tal guisa sollecitando inammissibilmente questa Corte di legittimità a compiere una non consentita valutazione presuntiva di segno opposto a quella compiuta dal giudice del merito; non inducono a ritenere diversamente gli arresti di Cass. nn. 33881/22 e 33380 del 2022, resi in fattispecie analoghe, posto che tali decisioni hanno colto una contraddizione nella motivazione delle sentenze impugnate, ritenendosi non provato quello che la stessa sentenza dava per emergente dalla difesa dell’INPS; in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto per le spese attesa la carenza di rituale attività difensiva da parte di Mariuccia Fasano; invero, nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l'inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il controricorso deve ritenersi inammissibile (Cass. n. 23352 del 2022); nel caso di specie, risulta depositata telematicamente procura generale del tutto priva degli estremi della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo