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Ordinanza — n. 27723/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling long-term mobility severance claims are subject to five-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27723/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared INPS claims for severance payments time-barred. The INPS argued these amounts were not subject to the five-year prescription period applicable to pension contributions. The court held that such severance payments constitute pension contributions and are therefore governed by the five-year limitation period.

Regesto Legislator

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D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9: Claims for severance payments related to long-term mobility are classified as pension contributions and are subject to the five-year prescription period.

Parole chiave

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pension contribution classification five year prescription period long term mobility severance INPS claim dismissal labor law prescription sospensione del diritto all'indennità diritto alle prestazioni continuazione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies
78 del 1998, art. 1-septies, (conv.
L. n. 176 del 1998
con L. n. 176 del 1998), L.
L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9
176 del 1998), L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, L.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9
7, comma 9, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d.
art. 2948 c.c., n. 4
176 del 1998), e art. 2948 c.c., n. 4 per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l'assoggettamento alla prescrizione c.d.
art. 2948 c.c
176 del 1998), e art. 2948 c.c., n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28605 del 2018
b), (così Cass. n. 28605 del 2018;
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, n.12463
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, n.12462
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15533-2017 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; -ricorrenti - contro ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATELLI ROSSELLI 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TORTORICI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6955/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/12/2016 R.G.N. 2105/2012;

Oggetto R.G.N.15533/2017 Cron. Rep. Ud.11/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: con sentenza depositata il 14.12.2016, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti rivendicati dall'INPS nei confronti di Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. a titolo di oneri a carico dell'impresa derivanti dal licenziamento e dalla successiva collocazione in mobilità c.d. lunga di taluni lavoratori; avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha resistito con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, (conv. con L. n. 176 del 1998), L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per avere la Corte di merito ritenuto che gli oneri gravanti sull'impresa e correlati al finanziamento della contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo e collocati in mobilità c.d. lunga costituiscano contribuzione previdenziale assoggettata al termine quinquennale di prescrizione; con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 1998, art. 1-septies, (conv. con L. n. 176 del 1998), e art. 2948 c.c., n. 4 per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme in questione potessero essere annoverate tra quelle da pagare periodicamente ad anno o in un termine più breve, desumendone l'assoggettamento alla prescrizione c.d. breve; il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 199, art. 3, comma 9, lett. b), (così Cass. n. 28605 del 2018;

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 19/04/2022), n.12463; 12462 del 2022); restando logicamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.500,00 per compensi, oltread euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura pari al 15% edaccessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de