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Ordinanza — n. 27596/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27596/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27596/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MINOZZI; - controricorrenti - Nonché da: BUSATO GIANNI, BELLUZZO PATRIZIO VINCENZO, BORTOLASO DENIS, BRAJDICH PAOLO, BRILLA CARMINE, CIMINO ALDO, FURLAN DIEGO, MEROLA ENRICO, MONGIAT DINO, NOBILE ORNELLA, PATRONI ALESSANDRO, PIGHIN DIEGO, SIGALOTTI FRANCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MINOZZI; - ricorrenti incidentali - contro AMBIENTE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO BIANCHIN; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.

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Ordinanza — n. 27596/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Rileva il Collegio che, nelle more, sono stati depositat i: atto di rinuncia al ricorso principale ex art. 390 cpc della Società Ambiente Servizi spa; atto di accettazione di rinuncia e atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 cpc da parte dei controricorrenti; atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale da parte della Ambienti Servizi spa.

Parole chiave

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ricorso del personale avanzamento di scatto rinuncia a pretese di salario classe di stipendio priorità dell'integrazione sulla rendita adattamento delle retribuzioni
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22298-2019 proposto da: AMBIENTE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO BIANCHIN; - ricorrente principale - contro POPAIZ DIEGO ALBERTO, FOIS FRANCESCO; - intimati - Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N. 22298/2019 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 CC contro BUSATO GIANNI, BELLUZZO PATRIZIO VINCENZO, BORTOLASO DENIS, BRAJDICH PAOLO, BRILLA CARMINE, CIMINO ALDO, FURLAN DIEGO, MEROLA ENRICO, MONGIAT DINO, NOBILE ORNELLA, PATRONI ALESSANDRO, PIGHIN DIEGO, SIGALOTTI FRANCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MINOZZI; - controricorrenti - Nonché da: BUSATO GIANNI, BELLUZZO PATRIZIO VINCENZO, BORTOLASO DENIS, BRAJDICH PAOLO, BRILLA CARMINE, CIMINO ALDO, FURLAN DIEGO, MEROLA ENRICO, MONGIAT DINO, NOBILE ORNELLA, PATRONI ALESSANDRO, PIGHIN DIEGO, SIGALOTTI FRANCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA MINOZZI; - ricorrenti incidentali - contro AMBIENTE SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMEO BIANCHIN; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/05/2019 R.G.N. 77/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 56/2019 la Corte di appello di Trieste, i n riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone, rigettava le originarie domande proposte da Patrizio Vincenzo Belluzzo, Carmine Brilla, Paolo Brajdich, Francesco Fois, Diego Furlan, Enrico Merola e Diego Alberto Popaiz; accertava, poi, che: Franco Sigalotti aveva diritto dal giorno 8.5.2005, ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la Ambiente Servizi spa a pagare le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento;

Denis Bortolato aveva diritto dal luglio 2010 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; Gianni Busato aveva diritto dal giorno 8.11.2006 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento; Aldo Cimino aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta a pagargli le differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento;

Dino Mongiat aveva diritto dal giorno 8.5.2005 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale superiore inquadramento; Alessandro Patroni aveva diritto ad essere inquadrato dal mese di aprile 2010 nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate sino al giugno 2012 per tale diverso inquadramento; Diego Pighin aveva diritto dal mese di aprile 2013 ad essere inquadrato nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la società predetta al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento;

Ornella Nobile aveva diritto dal 15.4.2007 al superiore inquadramento nel livello 4 B del CCNL applicato al rapporto e condannava la predetta società al pagamento delle differenze retributive maturate per tale diverso inquadramento.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Ambiente Servizi spa affidato a tre motivi cui hanno resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, Gianni Busato, Denis Bortolaso, Patrizio Vincenzo Belluzzo, Carmine Brilla, Paolo Brajdich, Aldo Cimino, Enrico Merola, Dino Mongiat, Alessandro Patroni, Franco Sigalotti, Ornella Nobile, Diego Furlan e Diego Pighin. 3.Diego Alberto Popaiz e Francesco Fois non hanno svolto attività difensiva.

4. La causa è stata rinviata e fissata all’odierna udienza camerale per acquisire l’atto di rinuncia al ricorso incidentale ed il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Rileva il Collegio che, nelle more, sono stati depositat i: atto di rinuncia al ricorso principale ex art. 390 cpc della Società Ambiente Servizi spa; atto di accettazione di rinuncia e atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 cpc da parte dei controricorrenti; atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale da parte della Ambienti Servizi spa.

2. In tutti i suddetti atti si dava atto che le parti avevano conciliato la controversiapendente tra l oro .

3. La rinuncia della società (e la successiva accettazione) è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal suo Difensore, mentre l’atto dei controricorrenti è stato sottoscritto dal loro Difensore munito di mandato speciale.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali, relativamente alla posizione dei controricorrenti, ex art. 391 co. 4 cpc, e con riguardo alla posizione degli intimati Popaiz e Fosi perché non hanno svolto attività difensiva.

5. Non sussistono, invece, i presupposti processuali per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità,non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/201