Ordinanza — n. 27490/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3804-2023 proposto da: RAPI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio degli avvocati LOREDANA GOMBIA, GIUSEPPE ITRI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 3804/2023 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 18/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 1155/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27490/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 3804/2023 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 18/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 1155/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3804-2023 proposto da: RAPI RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio degli avvocati LOREDANA GOMBIA, GIUSEPPE ITRI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 3804/2023 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC per la correzione dell'ordinanza n. 18/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 1155/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Rapi Renato propone ricorso per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n.18/23 che non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità nonostante Rapi fosse risultato vittorioso. Viene chiesta la determinazione delle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari. L’Inps è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Il ricorso è fondato. Nella parte dispositiva dell’ordinanza n.18/23 è stata omessa la liquidazione delle spese, con conseguente necessaria sua correzione mediante liquidazione delle stesse, considerato il valore della controversia rientrante nello scaglione ricompreso tra €1.101 e €5.200.
L’ordinanza va perciò corretta aggiungendo all’ottavo rigo del dispositivo la seguente dicitura: “condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €200 per esborsi, €1000 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario”. Nulla sulle