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Ordinanza — n. 27487/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27487/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27487/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3035-2023 proposto da: LO PO GAETANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORENTINO DE LEO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 27825/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 1832/2020; Oggetto Correzione di errore materiale R.G.N. 3035/2023 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 152 disp.att. cod.proc.civ; Ordinanza — n. 27487/2023 — snciv · Corte di Cassazione: GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE: la parte in epigrafe ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza nr. 27825/21 di questa Corte adducendo che era stata condannat a al pagamento delle spese, nonostante avesse presentato idonea dichiarazioneex art. 152 disp.att. cod.proc.civ., non considerata dalla Corte; all'adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATOCHE: è presente negli atti del giudizio la dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod.proc.civ.; ricorrono dunque i presupposti per la correzione (v.

Parole chiave

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anticipo spese tardivo opposizione tardiva condono delle spese procedurali tempestività dell'inoltro omissione di soccorso restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 152 disp.att. cod.proc.civ
27825/21 di questa Corte adducendo che era stata condannat a al pagamento delle spese, nonostante avesse presentato idonea dichiarazioneex art. 152 disp.att. cod.proc.civ., non considerata dalla Corte; all'adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3035-2023 proposto da: LO PO GAETANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIORENTINO DE LEO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 27825/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 1832/2020; Oggetto Correzione di errore materiale R.G.N. 3035/2023 Cron. Rep. Ud. 11/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE: la parte in epigrafe ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza nr. 27825/21 di questa Corte adducendo che era stata condannat a al pagamento delle spese, nonostante avesse presentato idonea dichiarazioneex art. 152 disp.att. cod.proc.civ., non considerata dalla Corte; all'adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATOCHE: è presente negli atti del giudizio la dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod.proc.civ.; ricorrono dunque i presupposti per la correzione (v.

Cass.nn. 21372 e 21589 del 2023 con richiami ) dell'ordinanza n r . 27825/21 espungendo dalla parte motiva la frase « S pese secondo soccombenza», e dal dispositivo la frase da «Condanna il ricorrente»a «accessori di legge»; nulla sulle spese di questo procedimento che ha natura amministrativa (Cass.nr. 12184 del 20 20 ).

P.Q.M.

La Corte corregge l'ordinanza nr. 27825/21nei sensi di cui in motivazione. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli