Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27437/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27437/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27437/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2886-2023 proposto da: F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO SPEZIALE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Oggetto Correzione di errore materiale R.G.N. 2886/2023 Cron.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27437/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. nr. 471 del 2023 con richiamo a Cass. nr. 26236 del 2019); va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza sopra indicata , con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico dell’Inps ed in favore della società F.lliDe C ecco di F ilippo F ara S an M artino S.P.A.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.nr. 12184 del 20 20 ).

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni d'invalidità dell'assicurato responsabilità previdenziale disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato contributi di previdenza impagati incasso dei contributi di mantenimento prestazioni indebitamente riscosse
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2886-2023 proposto da: F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA SAN MARTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO SPEZIALE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Oggetto Correzione di errore materiale R.G.N. 2886/2023 Cron.

Rep. Ud. 11/07/2023 CC S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistenti con procura - per la correzione dell'ordinanza n. 1090/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/01/2023 R.G.N. 13124/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE: la società F.lliDe Cecco di Filippo Fara San Martino S.P.A. ha chiesto la correzione d ell’ errore materiale contenuto nell'ordinanza nr. 1090/2023 con cui, nel giudizio di legittimità promosso, con ricorso principale , da ll’INPS nei confronti della anzidetta società, che ha resistito presentando, a sua volta, ricorso incidentale, questa Corte,nella parte motiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e stabilito che le spese seguisserol a soccombenza . N el dispositivo -al contrario ed in parziale contrasto con la motivazione della decisione che aveva visto soccombere il ricorrente principale -ha «condanna(to) la società […]a pagare all’INPS le spese di lite che liquida nell'importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; l’Inps, anche nella qualità specificata in epigrafe, ha depositato procura speciale; all'adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATOCHE: il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto; come si evince dalla lettura della parte motiva dell'ordinanza, il ricorso principale proposto da ll’INPS è s tato dichiarato inammissibile mentre i motivi del ricorso incidentale non sono stati esaminati perché ritenuti assorbiti. Le spese sono state poste acarico della parte soccombente che, all’evidenza, è individuabile nell’INPS; nella parte dispositiva -ove è stata ribadita l'inammissibilità del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale - le spese, invece,sono state poste a carico della parte privata; la evidenziatadiscrasia tra quanto stabilito nella parte motiva e quanto dichiarato in di spositivo , con riferimento alla regolamentazione delle spese, integra propriamente una ipotesi di errore materiale per effetto - appunto - dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato nella motivazione , nel senso dell'applicazione del principio della soccombenza in danno dell’Inps, e quanto statuito nel dispositivo, ove, pur ribadendosi l'inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale, le spese sono state poste a carico della parte vittoriosa; l’indicato contrastonon può che essere sciolto nel senso della prevalenza, sul dispositivo , della motivazione, poiché risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della imputazione delle spese di lite a carico dell’Ente (per fattispecie similari, v.

Cass. nr. 471 del 2023 con richiamo a Cass. nr. 26236 del 2019); va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza sopra indicata , con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico dell’Inps ed in favore della società F.lliDe C ecco di F ilippo F ara S an M artino S.P.A.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.nr. 12184 del 20 20 ).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza nr. 1090/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023 , nel senso che ove, nel dispositivo, si legge « condanna l a società ricorrente a pagare all ’INPS le spese di lite che liquida nell'importo di € 8 .000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna l’Inpsa pagare alla F.lli De Cecco di F ilippo F ara S an M artino S.P.A. , in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che liquida nell'importo di € 8.000,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; Manda alla C