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Ordinanza — n. 27411/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal; case extinguished with no costs awarded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27411/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and the respondent's acceptance. Although a prior order had condemned the respondent to pay litigation costs, the Court revised this decision upon the respondent's agreement to the withdrawal. Consequently, the proceedings were terminated without any allocation of costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal accepted by the respondent, the judgment is extinguished and, under Art. 391, para. 4, no decision on costs is required.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs cassation procedure accepted withdrawal perenzione dell'esecuzione della decisione abbandono del procedimento estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
il giudizio fra le parti deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in revisione della statuizione di condanna alle spese d lite contenuta nel decreto n.
art. 391 c.p
il giudizio fra le parti deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1168-2021 proposto da: FARRIS ETZIO LUIGINO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BELVISI, PIETRO GIUSEPPE MAGNO, CARLO PISANO; - ricorrente - contro FALLIMENTO IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGHERITA CAGGESE; - contror icorrente - Oggetto RINUNCIA AL RICORSO R.G.N. 1168/2021 Cron.

Rep. Ud. 12/09/2023 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il 30/11/2020 R.G.N. 6099/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. In data 15.3.2023 il ricorrente, Etzio Luigino Farris, ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione integrale delle spese nei confronti del controricorrente, Fallimento Impresa Cavalleri Ottavio s.p.a.;

2. con provvedimento comunicato il 15.5.2023 ai difensori del controricorrente questa Corte ha informato il Fallimento della rinuncia del ricorrente, concedendo termine al Fallimento sino al 14.6.2023 per il deposito di un atto di accettazione della rinunzia;

3. il 7.6.2023, tuttavia, questa Corte ha comunicato alle parti la pronuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., del decreto di estinzione del processo, con condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite, in assenza della accettazione del Fallimento;

4. in ragione dell’accordo transattivo intercorso tra le parti e del rispetto del termine assegnato per accettare la rinunzia, il Fallimento ha chiesto, ex art. 391, comma 3, c.p.c., la fissazione dell’udienza e l’adozione di un provvedimento di estinzione del giudizio a spese compensate;

5. il Farris è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Dalla documentazione prodotta risulta che il Farris ha rinunciato al ricorso per cassazione e che il Fallimento ha accettato la rinunzia;

2. il giudizio fra le parti deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e, in revisione della statuizione di condanna alle spese d lite contenuta nel decreto n. 16072/2023 (pubblicato il 7.6.2023), ex art. 391, comma 4, c.p.c., nulla deve essere deciso in tema di spese attesa l’adesione del Fallimento all’atto di rinunzia.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Così dec