Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal and subsequent settlement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit and the opposing party accepted this withdrawal. Although the lower court had previously ruled in favor of the appellant regarding an employment termination, the parties subsequently reached a friendly settlement regarding litigation costs. Consequently, the court applied the statutory provisions for extinguishment and explicitly declined to order any costs for the withdrawn proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the process is extinguished without the need for a judgment on the merits or the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4991/2020 R.G. proposto da : RUFFO GELSOMINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GIOVANNI FUSARO ; -ricorrente- contro TAVERNISE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec , pierpaolo.cassiano@avvocatirossano.legalmail.it d e gli avvocati DOMENICO ANTONIO CASSIANO, PIERPAOLO CASSIANO che lo rappresentano e difendono;-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 875/2019R.G.N. 971/2016 depositata il 19/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto da Tavernise Giuseppe contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 7.4.2016, e in riforma di quest’ultima, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato all’appellante in data 11.5.2005 dall’appellata Ruffo Gelsomina e condannava la stessa appellata al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dovute dalla data del licenziamento a quella del 13.8.2005, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge; condannava l’appellata al pagamento dell’ulteriore somma indicata, in parte a titolo di T.F.R., oltre accessori come per legge, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate;
2. avverso tale decisione Ruffo Gelsomina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
3. ha resistito l’intimato con controricorso; CONSIDERATO che:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato nota che reca in allegato atto in cui Ruffo Gelsomina rinuncia al ricorso per cassazione e l’attuale controricorrente, a sua volta, accetta contestualmente tale rinuncia; l’atto risulta sottoscritto dalle due parti personalmente, nonché dai rispettivi difensori per autentica e ai fini di cui all’art.390 c.p.c.; nello stesso atto è specificata la compensazione delle spese di lite tra le parti (l’atto riflette una definizione bonaria della controversia, giusta separata transazione tra le stesse);
2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
3. ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., non va pronunciata condanna alle spese;
4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato se nsu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il gi