Cassation court dismisses first ground for inadmissibility but allows second ground regarding retroactive salary table application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible due to lack of specific factual indication under the Code of Civil Procedure. Conversely, the second ground was accepted, overturning the lower court's decision on the applicability of previous salary tables. The court ruled that rights acquired before the new collective agreement's entry into force remain protected, allowing the employee to claim the more favorable pre-existing rates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 CCNL Sanità 2002/2005; Art. 366 n.6 and 369 n.4 c.p.c.: The clause preserving acquired rights applies to positions legally established before the new collective agreement's entry into force, regardless of when the agreement was signed, while appeals must strictly comply with formal requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32074-2021 proposto da: FERRARI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CARO N. 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GAROFALOe RAFFAELE CAPALDI; -ricorrente - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legisin ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.32074/2021 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 CC uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa; -controricorrente - nonchècontro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELLA TRAVI e GRAZIA BENEDETTA MARINA MARINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1708/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/10/2021 R.G.N. 2100/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - c he , con sentenza dell’8 ottobre 2021 la Corte d’appello di Bari confermava l a decision e resa d a l Tribunale d i Bari e accoglieva l’opposizione proposta dall’Università degli Studi di Bari e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Maria Ferrari per il pagamento dell’importo spettante in relazione al diritto dell’istante all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. De Maria, contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione, ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa dell’istante di vedersiapplicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto, successivamente all’entrata in vigore de l predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data; - che per la cassazione di tale de cisione ricorr e la Ferrari , affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Amministrazioni intimate.
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrent e , nel denunciare la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 c.p.c., 345, comma 3, c.p.c., 2909 c.c. e 647 c.p.c., deduce la nullità della pronunzia della Corte territoriale per contrasto con il principio del giudicato, che assume essersi formato in ordine alla sussistenza del relativo credito già azionatoin sede monitoria, per averela stessa in quella sede ottenuto l’emissione in suo favore di un decretoingiuntivo non oppost o ; - che con il secondo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 200/1974, dell’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982 tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili, lamenta la contraddittorietà dell’impugnata sentenza laddove ricollega l’operatività della clausola di salvezza alle nuove posizioni giuridiche ed economiche già in atto tanto alla data di inizio dell’efficacia del CCNL 2002/2005, 1.1.2002, quanto alla successiva data di sottoscrizione dello stesso CCNL e l’erroneità dell’interpretazione che della stessa clausola ha finito per accogliere la Corte territoriale allorché, optando per la prima data, è giunta ad attribuire efficacia retroattiva alla nuova tabella definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL; - che il primo motivo è inammissibile perché formulato senza il rispetto dell’onere di specifica indicazione di cui agli artt. 366 n.6 e 369 n. 4 c.p.c., non avendo la parte dato conto , nel ricorso, del contenuto del ricorso e del decreto, impendendo alla Corte di valutare ex actis la fondatezza della censura;- che, di contro, il secondo motivo risulta me ritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte ( cfr.
Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - ch iara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive; - che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005; - che il secondo motivo di ricorso va dunque accolto, dichiarato inammissibile il primo e l’impugnata sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bari