Court allows public employees' claim for salary retention under 2002/2005 collective agreement despite new contract entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the first appeal ground while dismissing the second for lack of specific citation. Plaintiffs argued that their right to salary retention under the 2002/2005 collective agreement was already established before the new contract took effect. The court ruled that rights acquired prior to the new contract's signing remain valid and must be respected, ordering the lower court to retry the case based on this principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 CCNL Sanità 2002/2005; Rights acquired by employees before the entry into force of a new collective agreement are preserved and cannot be negated by subsequent contractual changes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20919-2021 proposto da: ANTONUCCI SALVATORE, BISCOZZI BRUNO, CAMPOBASSO ROCCO, CARROZZO MAFALDA, COLONNA ALESSANDRA, COSTANTINO NICOLA, D'ADDARIO MARILISA, DAMMICCO DANIELE, FANELLI MARIA TERESA, FASCILLA MARGHERITA, FERRARI MARIA, GIORDANO MARIA, IAVERNARO NICOLETTA, INCAMPO STELLA, LAMURA MARIA, LOGRILLO VITO PAOLO, LOVERRO GIACOMA, MASELLIS RITA, MATTIACE GIUSEPPE, ORLANDO MARIA GRAZIA, PANSINI GIUSEPPE, PERAGINE VINCENZO, RICCHIUTI FELICIA, SCHENA ROBERTA, SERGIO ANNA, STRINGANO Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.20919/2021 Cron.
Rep. Ud.22/06/2023 CC ELISABETTA, TROYSI VALERIA, VISCEGLIE INNOCENZO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIOCARO N. 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GAROFALOe RAFFAELE CAPALDI; -ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE N. 104, presso FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO AURELIO PAPPALEPORE; -controricorrente - nonchè contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCA MASSARELLIe MARCELLA LOIZZI; -controricorrente - nonchè contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la Delegazione Romana della Regione Puglia, VIA BARBERININ. 36, rappresentata e difesa dall'avvocato ISABELLA FORNELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 458/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 1351/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 17 marzo 2021 la Corte d’appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da Salvatore Antonucci e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe nei confron ti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dalla Regione Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. De Maria, contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità,secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione,ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto infondata la pretesa degli istanti di veder loro applicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite appunto successivamente all’entrata in vigore del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data; - che la Corte distrettuale ha ritenuto infondata anche l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dagli appellanti, ed ha sottolineato la diversità di petitume di causa petendi con l’azione proposta in sede monitoria, inerente al ripristino dell’indennità di equiparazione, la cui erogazione era stata sospesa, nella misura percepita sino al settembre 2012; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, ad esclusione di Tommaso Campo, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate; -che le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 200/1974, dell’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili, lamentano la contraddittorietà dell’impugnata sentenza, laddove ricollega l’operatività della clausola di salvezza alle nuove posizioni giuridiche ed economiche già in atto tanto alla data di inizio dell’efficacia del CCNL 2002/2005, 1.1.2002, quanto alla successiva data di sottoscrizione dello stesso CCNL e l’erroneità dell’interpretazione che della stessa clausola ha finito per accogliere la Corte territoriale allorché, optando per la prima data, è giunta ad attribuire efficacia retroattiva alla nuova tabella definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL; - che, con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentano il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il principio del giudicato, che assumono essersi formato in ordine alla sussistenza del relativo credito già azionato dagli istanti in sede monitoria per avere gli stessi in quella sede ottenuto l’emissione in loro favore di decreti ingiuntivi non opposti; - che, in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel proprio controricorso dall’Università degli Studi di Bari, relativamente al primo motivo di ricorso per cassazione, dovendo ritenersi il motivo predetto diretto a censurare l’interpretazione che del quadro normativo ha accolto la Corte territoriale piuttosto che a sollecitare una rivalutazione nel merito della pronunzia; -che, venendo ai motivi di ricorso, è a dirsi come il primo di essi si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte ( cfr.
Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali -non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalleparti collettive; - che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005; -che, di contro, il secondo motivo si rivela inammissibile per difettodell’onere di specifica indicazione di cui agli artt. 366 n.6 e 369 n. 4 c.p.c., non avendo la parte dato conto , nel ricorso,del contenuto del ricorso e del decreto, impendendo alla Corte di valutare ex actis la fondatezza della censura; - che il primo motivo di ricorso va dunque accolto, inammissibile il secondo e l’impugnata sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accol