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Ordinanza — n. 27295/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground for lack of specificity but allows second ground regarding salary table application dates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27295/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the first ground of appeal inadmissible due to a lack of specific factual indication required by civil procedure law. Conversely, the second ground was accepted, establishing that the 'clausola di salvezza' applies based on the contract signing date rather than the entry-into-force date. Consequently, the appealed judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal of Bari for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 28 CCNL Sanità 2002/2005; Art. 366 n.6 and 369 n.4 c.p.c.: The 'clausola di salvezza' preserves rights acquired under previous tables based on the contract signing date, not the entry-into-force date, provided the rights were already in the employee's patrimony.

Parole chiave

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clausola di salvezza CCNL Sanità 2002/2005 tabella parametrica data sottoscrizione contratto inammissibilità ricorso cassazione sentenza progressione di carriera ospedali universitari

Disposizioni normative citate

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Art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005
Art. 31 D.P.R. n. 761/1979
200/1974, dell’art. 31, d.P.R.
Art. 51, 53 e 28 CCNL Università
Art. 366 n.6 c.p.c.
Art. 369 n.4 c.p.c.
artt. 112 c.p
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 345, comma 3, c.p.c., 2909 c.c.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6794/2018
Cass. n. 6794/2018, Cass.
Cass. n. 30603/2021
6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 25382/2022
30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cuiall’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32073-2021 proposto da: SCHENA ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CARO N. 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GAROFALOe RAFFAELE CAPALDI; -ricorrente - contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso gli Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.32073/2021 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 CC uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa; -controricorrente - nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELLA TRAVI, GRAZIA BENEDETTA MARINA MARINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1980/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 2101/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 12 novembre 2021 la Corte d’appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva l’opposizione proposta dall’Università degli Studi di Bari e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Roberta Schena per il pagamento dell’importo spettante in relazione al diritto dell’istante all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d. De Maria, contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 delCCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione, ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa dell’istante di vedersi applicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto, successivamente all’entrata in vigore del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo, che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Schena, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Amministrazioni intimate.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 345, comma 3, c.p.c., 2909 c.c. e 647 4 c.p.c., deduce la nullità della pronunzia della Corte territoriale per contrasto con il principio del giudicato, che assume essersi formato in ordine alla sussistenza del relativo credito,già azionato in sede monitoria per averela stessa in quella sede ottenuto l’emissione in suo favore di un decreto ingiuntivo non opposto; - che con il secondo motivo , denuncia ndo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 200/1974, dell’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili, lamenta la contraddittorietà dell’impugnata sentenza laddove ricollega l’operatività della clausola di salvezza alle nuove posizioni giuridiche ed economiche già in atto, tanto alla data di inizio dell’efficacia del CCNL 2002/2005, 1.1.2002, quanto alla successiva data di sottoscrizione dello stesso CCNL e l’erroneità dell’interpretazione che della stessa clausola ha finito per accogliere la Corte territoriale allorché, optando per la prima data, è giunta ad attribuire efficacia retroattiva alla nuova tabella, definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL; - che il primo motivo si rivela inammissibile per difetto dell’onere di specifica indicazione di cui agli artt. 366 n.6 e 369 n. 4 c.p.c.,non avendo la parte dato conto, nel ricorso, del contenuto del ricorso e del decreto, impendendo alla Corte di valutare exactis la fondatezza della censura ;- che, di contro, il secondo risulta meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr.

Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cuiall’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive; - che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005; - che il secondo motivo di ricorso va dunque accolto, dichiarato inammissibile il primo e l’impugnata sentenza cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Ap