Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27291/2023 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest following Constitutional Court ruling on sanction exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27291/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the INPS appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The INPS argued that Silvia Agostini evaded contributions by failing to report her income, but the lower courts applied the wrong sanction regime. The Court ruled that a recent Constitutional Court decision exempted non-forensic lawyers from civil sanctions for late registration regarding periods before the new law took effect, rendering the INPS's claim for sanctions legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b) l. n. 388 del 2000; When a Constitutional Court ruling exempts a specific category of professionals from civil sanctions for late registration regarding periods prior to the new law's entry into force, the administrative body loses the legal interest to pursue such sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
Constitutional Court ruling Civil sanctions exemption Lack of legal interest Late registration penalty Professional contribution scheme evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dal pagamento dei contributi lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b) l. n. 388 del 2000
388 del 2000, art. 116, comma 8, lett.
d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, art. 18, co.12
111 del 2011, art. 18, co.12, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost.
Corte Cost. n. 104 del 2022
18, co.12, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost. n. 104 del 2022 nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art.
l. n. 576 del 1980, art. 22
104 del 2022 nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l.
art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 104 del 2022
18, co.12, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost. n. 104 del 2022 nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13823-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro AGOSTINI SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa Oggetto Contributi gestione separata R.G.N. 13823/2020 Cron.

Rep. Ud. 27/06/2023 CC dall'avvocato ALESSANDRO LAZZARONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/11/2019 R.G.N. 56/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.13823/2020 RILEVATO CHE: Silvia Agostini (praticante avvocato non iscritto alla Cassa forense) propose opposizione all'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi relativi alla sua iscrizione d'ufficio presso la gestione separata INPS per l'anno 2010; il Tribunale di Bologna accolse solo il capo dell'opposizione, proposto in via subordinata, con il quale la parte aveva contestato l'applicazione delle sanzioni previste per l'evasione contributiva anziché quelle previste per l'omissione contributiva di cui alla L n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a); la Corte d'appello di Bologna, dopo aver rigettato l'appello incidentale proposto dalla Agostini relativo alla prescrizione dei contributi, confermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte della stessa, ha rigettato il motivo d'appello principale formulato dall'INPS relativo all'applicazione, per il ritardato pagamento, del regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a (omissione) e non già di quello relativo alla lett. b) (evasione); ha quindi accolto il secondo motivo relativo alla compensazione solo per metà delle spese di primo grado disponendo la compensazione totale delle spese dei due gradi di giudizio; avverso detta decisione l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito Silvia Agostini con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;la Sesta Sezione Civile, con Ordinanza n. 10074 del2022, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione considerato il carattere nomofilattico della questione prospettata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).

CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’istituto ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, c.8 lett.

a) e lett.

b) l. n. 388 del 2000 in virtù del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie non ricorresse la più grave ipotesi di evasione contributiva, dal momento che era pacifico in fatto che la professionista aveva omesso di comunicare - entro i termini previsti - i dati reddituali professionali rilevanti ai fini del computo dell’importo dell’obbligazione contributiva; il motivo è inammissibile; le sanzioni pretese sono relative a contributi dovuti nel 2010, ossia conseguiti dalla professionista anteriormente all’entrata in vigore della norma interpretativa di cui al d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, art. 18, co.12, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost. n. 104 del 2022 nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; la Corte Costituzionale ha ritenuto che siffatta conclusione tutelasse l’affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l’ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa; nel caso in esame, le sanzioni riguardano contributi omessi riferiti ad un’annualità anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, e pertanto, in base alla pronuncia appena richiamata, esse non sono dovute;pertanto, il ricorso in oggetto va dichiarato inammissibile per carenza di interesse da parte dell’istituto ricorrente, con compensazione delle spese del giudizio per il sopraggiungere in tempi recenti dell’orientamento costituzionale qui seguito; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d