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Ordinanza — n. 27269/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to voluntary withdrawal without formal notification acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27269/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a subsequent lack of interest arising from the applicant's voluntary withdrawal. Although the applicant had previously withdrawn the appeal, she failed to formally notify the Ministry of the Environment of this act, which the Ministry subsequently accepted. The Court ruled that the procedural defect rendered the appeal moot, dismissing the request and ordering the parties to share the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws the appeal without notifying the opposing party, and the latter accepts the withdrawal, resulting in a subsequent lack of interest.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal lack of interest procedural inadmissibility notification requirement cassation procedure posizioni amministrative del funzionario trasferimento di funzione impieghi nella pubblica amministrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 784/2016 della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19795-2017 proposto da: MESSINA CLELIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell'avvocato IOLANDA PICCININI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente - Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19795/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC avverso la sentenza n. 5886/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2017 R.G.N. 533/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 13 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Clelia Messina e Massimo Scambia nei confronti del Ministero dell’Ambiente, alle cui dipendenze gli istanti, già segretari comunali, erano transitati per mobilità volontaria ai sensi della l. n. 465/1997, con decorrenza rispettivamente dall’1.12.1998 e dal 29.10.1999, domanda avente ad oggetto il riconoscimento, quali segretari comunali con servizio effettivo di ruolo pari almeno a tre anni avvalsisi della facoltà di cui all’art. 18 l. n. 465/1997,del diritto contemplato dall’art. 1, comma 49, l. n. 311/2004, all’inquadramento nel ruolo unico dirigenziale del Ministero; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte a Sezioni unite con la sentenza n. 784/2016, l’infondatezza della pretesa in quanto dipendente proveniente in mobilità dall’albo dei segretari comunali già immessa nel ruolo dell’amministrazione prima dell’entrata in vigore della l. n. 311/2004; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la sola Messina, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il ridenominato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; - che, nelle more dell’udienza di trattazione, la ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, senza dar conto, tuttavia, dell’intervenuta notifica della stessa e dell’accettazione del Ministero intimato; - che, all’odierna udienza, di tanto dava atto il Collegio, disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità ed attestazione dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo corrispondente a quello versato a titolo di contributo unificato

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di