Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27186/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late appeal due to lawyer negligence and lack of causal link between document retrieval delay and missed deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27186/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected a late appeal filed by a labor worker against a disciplinary sanction from the Italian Red Cross. The worker argued that a change of counsel and inability to retrieve case files prevented her from meeting the six-month appeal deadline. The court found the appeal untimely and held that the lawyer's negligence in keeping case files was not excusable, as the request for files was made after the deadline had already expired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 c.p.c.; Art. 153, comma 2, c.p.c.: The court cannot remit the appeal to the correct term when the delay is attributable to the lawyer's negligence, especially if the request for case files was submitted after the deadline expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
late appeal inadmissibility lawyer negligence dismissal remission to correct term labor law procedural rules case file retrieval delay istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Il motivo è infondato.È pacifico che il ricorso in appello venne depositato il 25.3.2014 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (13.3.2013) , fissato dall’art. 327 c.p.c.in tale misura per effetto dell’art.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
7364/2022).Pertanto, non è in discussione la tardività dell’appello proposto dalla ricorrente, ma soltanto la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c.
Art. 46 L. 69/2009
327 c.p.c.in tale misura per effetto dell’art. 46 L. 69/2009 in relazione ai procedimenti, quale è il presente, instaurati successivamente e della cui applicabilitàanche al rito del lavoro non è lecito dubitare e infatti non si è mai dubitato (v., da ultimo, Cass.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art.
art. 327 c.p
Il motivo è infondato.È pacifico che il ricorso in appello venne depositato il 25.3.2014 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (13.3.2013) , fissato dall’art. 327 c.p.c.in tale misura per effetto dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34981/2018 R.G. proposto da Lucia DE ROSA, elettivamente domiciliata in R oma, via Paola Falconieri n. 100, presso lo studio dell’avv. Paola Fiecchi, rappresentata e difesadall’avv. Giuseppe Macciotta -ricorrente - contro Ente Strumentale alla CROCE ROSSA ITALIANA in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, domiciliato in R oma , via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente - avverso la s entenza n. 10 87 /201 8 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 26/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/9/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.FATTI DI CAUSA La ricorrentesi rivolse al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per fare accertare l’illegittimità della sanzione disciplinare inflittaledalla datrice di lavoro Croce Rossa Italianae chiedere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Contro la sentenza di rigetto del tribunale, la lavoratrice propose appellotardivo, allegando l’impossibilità di rispettare il termine di impugnazione per il cambio di patrocinio intervenuto nel corso del giudizio di primo grado e per il mancato reperimento, da parte del nuovo difensore, del fascicolo di parte e degli atti del fascicolo d’ufficio, nonostante le richieste in tal senso avanzate alla cancelleria del Tribunale di Napoli. La Corte d’Appello di Napoli dichiarò tuttavia inammissibile l’appello, perché tardivo, e contro tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione privo di articolazione in distinti moti v i , ma sostanzialmente volto a censurare il mancato riconoscimento dei presupposti per l’auspicata rimessione in termini per proporre l’appello.

L’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (nel frattempo succeduto a Croce Rossa Italiana e posto in liquidazione coatta amministrativa) si è difesocon controricorso. La causa è trattata incamera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 - bis .1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Nell’esporre le ragioni a sostegno dell’impugnazione, la ricorrentedenuncia la violazione degli artt. 132 e 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che la corte d’appello non avrebbe adeguatamente apprezzato le argomentaz ioni in favore della rimessione in termini e non avrebbe dato conto nella sentenza delle ragionidel rigetto della relativa istanza . 1.1.

Il motivo è infondato.È pacifico che il ricorso in appello venne depositato il 25.3.2014 e, quindi, ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (13.3.2013) , fissato dall’art. 327 c.p.c.in tale misura per effetto dell’art. 46 L. 69/2009 in relazione ai procedimenti, quale è il presente, instaurati successivamente e della cui applicabilitàanche al rito del lavoro non è lecito dubitare e infatti non si è mai dubitato (v., da ultimo, Cass. 7364/2022).Pertanto, non è in discussione la tardività dell’appello proposto dalla ricorrente, ma soltanto la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c.

Più precisamente, nel ricorso si sostiene che la sentenza impugnata sarebbedel tutto priva di motivazione in merito al negato riconoscimento di quei presuppostida parte del giudice a quo. In realtà, la Corte d’Appello, sia pure in termini succinti, ha fatto preciso riferimento alla impossib ilità di considerare incolpevole un ritardo che, nella stessa allegazione di parte, è imputabile a negligenza dei suoi difensori, con ciò uniformandosi a un costante e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità(v., ex multis, Cass. n n. 21649/2022; 14 596 /20 21 ) .

È appena il caso di aggiungere che tra i doveri del difensore vi è anche quellodi tenere copia ordinata degli atti e dei documenti di causae, in caso di revoca o di rinuncia al mandato, di metter e tempestivamente a disposizione del cliente, o del collega subentrato nel patrocinio, tutti gli atti e i documenti in suo possesso necessari o utili per la difesa. Sicché la prospettata impossibilità di reperire atti e documenti presso la cancelleria non sarebbe comunquesufficiente per dare fondamento alla tesi del carattere incolpevole del ritardo nell’impugnazione.

Si deve tuttavia rilevare un’ulteriore vistosa incongruenza nel motivo di ricorso. Vi si legge, infatti, che la sentenza di primo grado venne pubblicata il 13.3.2013 (pag.

4) e che «l’avv. Mirto, il 16 dicembre 2013 aveva richiesto alla cancelleria del Tribunale di Napolisezione Lavoro e Previdenza, il fascicolo del giudizio di primo grado» (pag. 7). Pertanto, la richiesta alla cancelleria fu presentata quando il termine perentorio semestrale per proporre l’appello era già scaduto, con il che resta escluso che il mancato rispetto del termine possa essere messo in rapporto causale con i prospettati ritardi nell’evasione di quella (già di per sé tardiva)richiesta.

2. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

3. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u