Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal, ordering cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, Giuseppina Colaiuda, voluntarily withdrew her appeal against the Abruzzo Region's decision regarding her seniority pay. The court noted this withdrawal was formalized by the lawyers and notified to the opposing party, leading to the extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended and ordered the costs to be compensated between the parties, as no specific request for cost allocation was made by the Region.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a party voluntarily withdraws an appeal, the proceedings extinguish and costs are typically compensated between the parties absent a specific contrary request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11927/2018proposto da: Giuseppina COLAIUDA,domiciliata in Roma, via Michele Mercati n.51, presso l o studio dell ’ avv. Roberto Renzi , rappresentata e difesa dagli avv. Sandro Pasquali e Fabio Pasquali -ricorrente - contro Regione ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 61/2018della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 1°/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 / 9 /202 3 dal Consigliere Dott.
ANDREA ZULIANI; Oggetto Pubblico impiego. Regione Abruzzo. Retribuzione individuale di anzianità. R.G.N.11927/2018 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC– Aula B rilevato i difensori de ll a ricorrent e , preso atto d i un a recente pronuncia sfavorevole in una causa del tutto analoga alla presente (sentenza n. 1954/2023), ha nno depositato dichiarazionedi rinuncia al giudizio, avvalendosi del potere loro attribuitocon la procura alle liti sottoscritta a margine del ricorso; rilevato che la rinuncia è stata notificata alla controparte; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto; ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che – pur in mancanza di accettazione dell a rinuncia ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
– l’esito del giudizio determinato dalla spontanea desistenza per fatti sopravvenuti giustifica la compensazione, in mancanza di diversa istanza da parte della Regione controricorrente successiva alla notificazione dell’atto abdicativo, e tenuto conto che anche nel citato precedente, nonostante il rigetto del ricorso, le spese sono state compensate; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giu