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Sentenza — n. 27159/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 27159/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29034 - 2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO Oggetto Contributi dovuti dal socio di società capitali non svolgente attività lavorativa R.G.N. 29034/2018 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro DI FONSO ENRICO; - intimato - avverso la sentenza n. 196/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 353/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27159/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ilmotivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenzialeobbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale,vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività im prenditoriale (art.55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dallamera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attivitàlavorativa (cfr.

Parole chiave

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attività sottoposta a contribuzione obbligo di versamento supplementare del socio finanziamento della previdenza professionale adesione all'assicurazione sociale conferimento societario contributo
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29034 - 2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO Oggetto Contributi dovuti dal socio di società capitali non svolgente attività lavorativa R.G.N. 29034/2018 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro DI FONSO ENRICO; - intimato - avverso la sentenza n. 196/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/03/2018 R.G.N. 353/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.29034/2018 FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di l’Aquila, a conferma della pronuncia del Tribunale di Pescara, ha rigettato il gravame dell’INPS rivolto a sentir dichiarare dovuti da Enrico Di Fonso i contributi previdenziali (gestione commercianti) sui redditi derivanti dalla sua partecipazione alla s.r.l.

“Frutta Dieci”.La Corte territoriale ha motivato il rigetto sul presupposto che il Di Fonso, socio di capitale, non svolgeva nessun tipo di attività lavorativa all’interno della società. La cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico. Enrico Di Fonso è rimasto intimato. Il P.G. ha depositatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’ unico motivo, formu lato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’Istituto lamenta “Violazione falsa applicazione dell’art. 3 - bis della legge n. 438 del 1992, di conv.ne con modif.ni del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 e in connessionecon questo dell a legge 2 agosto 1990, n. 233”.

Deduce una non corretta interpretazionedella normativa richiamata in epigrafe, sostenendo che alla luce della stessa per i soci delle s.r.l. iscritti alla gestione commercianti ed artigiani la base imponibile,fermo restand o il minimale contributivo, sarebbe costituita dalla parte di redditod’impresa dichiarato dalla società a fini fiscali, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha destinat o a detti utili, e quindi anche se ne è stata stabilita la non distribuzionefra i soci.

Ilmotivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenzialeobbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale,vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività im prenditoriale (art.55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dallamera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attivitàlavorativa (cfr.

Cass. n. 11008 del 2021 e successive) . In definitiva, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese in favore del controricorrenterimasto intimato. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. Così deciso in Roma, alla Pubb