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Ordinanza — n. 27146/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling INPS bears burden to prove pension calculation included extra monthly emoluments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27146/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that required the inclusion of extra monthly emoluments in the pensionable base for figurative contribution periods. The INPS argued it failed to prove these amounts were included, but the court held that the burden of proof regarding the exact calculation of the pension obligation lies with the INPS as the obligor. Consequently, the court rejected the appeal because the INPS merely alleged a lack of proof rather than providing evidence of its own correct compliance.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c., n. 3: The burden of proof regarding the exact calculation of a pension obligation rests with the entity obligated to pay, and the court cannot perform a contrary presumptive evaluation based solely on the opponent's failure to prove non-compliance.

Parole chiave

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burden of proof pension calculation figurative contributions extra monthly emoluments INPS liability onus probandi civil procedure accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 12 of Law n. 153 of 1969
153 del 1969, art. 12, (poi modificata dal D.Lgs.
Art. 24 of Law n. 183 of 2010
Art. 8 of Law n. 155 of 1981
e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art. 8;
Art. 360 c.p.c., n. 3
Art. 2697 c.c.
3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione;
art. 2697 c.c
3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3209/2019
Cass. n. 7732/2017
Cass. n. 3416/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9823-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro CAPONE FRANCESCA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE DE LEO; Oggetto R.G.N. 9823/2017 Cron.

Rep. Ud. 12/07/2023 CC - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 126/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 1770/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Lecce ha affermato il diritto dell’attuale parte intimata alla riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e, per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che in linea generale nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute);

2. essi rientravano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, (poi modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997 ed ulteriormente precisata dalla L. n. 183 del 2010, art.

24) e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art. 8;

3. ciò premesso, inoltre, l'INPS non aveva fornito la prova di avere effettivamente operato tale inclusione;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, articolato in un unico motivo;

5. resiste, con controricorso, la parte intimata in epigr afe indicata;

6. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 7. con l'unico motivo, l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione;

8. nel giudizio d'appello la parte privata si era doluta che il Tribunale non avesse rilevato che la domanda ineriva anche al ricalcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione e non solo ai periodi di collocamento in cassa integrazione e mobilità e, su tali aspetti, la Corte territoriale aveva accolto la domanda ritenendo che l'INPS non avesse dimostrato di aver incluso gli emolumenti extra mensili;

9. rileva l'INPS che non vi era stata, dunque, prova alcuna dell'inesatto computo della pensione ed erroneamente la Corte di merito aveva posto a carico dell'ente previdenziale l'onere di offrire la prova contraria alle pretese del pensionato, che invece non aveva fornito prova alcuna delle proprie allegazioni;

10. il motivo di ricorso è infondato e va rigettato in continuità con quanto già deciso in fattispecie analoga da Cass. nn.3209 del 2019, 7732 del 2017, 3416 del 2022;

11. invero, la sentenza impugnata, dopo avere affermato l'obbligo dell'INPS di calcolare il trattamento pensionistico includendo nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili, in riferimento al valore da attribuire per ciascuna settimana per i periodi coperti da accredito figurativo dei contributi, ed aver affermato non esservi la prova della inclusione medesima, ha comunque positivamente accertato l'inadempimento denunziato dall'assicurato, ritenendo non essere stati inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile;

12. correttamente la sentenza impugnata ha attribuito all'INPS l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi del fatto estintivo della obbligazione a suo carico, ex lege;

13. l'INPS, pertanto, avrebbe dovuto specificare in questa sede gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa;

14. sul punto l'ente ricorrente si è invece limitato ad allegare il difetto di prova della mancata inclusione di tali emolumenti, così invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico del soggetto-creditore; ovvero ad invocare una presunzione di inclusione di detti emolumenti, in tal guisa sollecitando inammissibilmente questa Corte di legittimità a compiere una non consentita valutazione presuntiva di segno opposto a quella compiuta dal giudice del merito;

15. in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo