Social Security Court dismisses INPS appeal claiming capital income should count for pension contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that restored Caterina Giacomini's pension. The INPS argued that capital income from her limited liability company participation should be included in the contribution base, but the court held that only business activity income qualifies for mandatory social security contributions. Consequently, the pension revocation was upheld because the capital income was correctly excluded from the contributory base.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3-bis, l. n. 438/1992; Art. 55, d.P.R. n. 917/1986: A self-employed worker must include total business income in the contribution base, but capital income from passive participation in capital companies without active work does not qualify.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 63-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -ricorrenti - contro GIACOMINI CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA N.13, presso lo studio dell'avvocato MARIA TROPIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATELLA VERNIZZI; -controricorrente - Oggetto Contributi autonomi R.G.N.63/2018 Cron.
Rep. Ud.11/07/2023 CC avverso la sentenza n. 261/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 581/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.6.2017, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Caterina Giacomini volta al ripristino della pensione di anzianità revocatale dall’INPS per variazione dell’ammontare dei contributi all’uopo necessari in conseguenza dell’accertamento di redditi da capitale derivanti dalla sua partecipazione ad una società a responsabilità limitata; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Caterina Giacomini ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell’11.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°,c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierna controricorrente quale socia non lavoratrice di società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti e avere conseguentemente escluso che negli anni in contestazione vi fossero state omissioni contributive idonea a impedirle il conseguimento del montante utile ai fini della maturazione della pensione di anzianità poi revocatale; che il motivo è infondato essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d