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Ordinanza — n. 27005/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27005/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27005/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13274-2021 proposto da: SCACCIATI MUZIO, elettivamente domiciliato in ROMA- OSTIA, VIALE DELLA PINETA DI OSTIA 36, presso lo studio degli avvocati ANNA MARIA PALMIGIANO, BIANCAMARIA PISCOPO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO TIRRITO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - Oggetto Contributi autonomi R.G.N.13274/2021 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27005/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - Oggetto Contributi autonomi R.G.N.13274/2021 Cron.

Parole chiave

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credito di contributi attività sottoposta a contribuzione prestazione non contributiva finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione esenzione dal pagamento dei contributi prestazione all'indipendente
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13274-2021 proposto da: SCACCIATI MUZIO, elettivamente domiciliato in ROMA- OSTIA, VIALE DELLA PINETA DI OSTIA 36, presso lo studio degli avvocati ANNA MARIA PALMIGIANO, BIANCAMARIA PISCOPO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO TIRRITO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - Oggetto Contributi autonomi R.G.N.13274/2021 Cron.

Rep. Ud.11/07/2023 CC avverso la sentenza n. 672/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 486/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.1.2021, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto a Muzio Scacciati il pagamento di differenze contributive in favore della Gestione commercianti scaturenti dal maggior reddito derivante dalla sua partecipazione a società di persone diverse da quella per cui egli è iscritto all’assicurazione obbligatoria e aventi quale unico oggetto la concessione in locazione di beni immobili di cui sono proprietarie e ha condannato l’opponente al pagamento delle somme in esso portate, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia Muzio Scacciati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell’11.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi derivanti dalla sua partecipazione societaria dovessero rientrare nell’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti, senza considerare che l’attività di locazione di immobili non può considerarsi attività d’impresa; che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 27, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto la genericità delle eccezioni sollevate circa il calcolo delle sanzioni civili; che il primo motivo è infondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto più volte espresso da questa Corte e richiamato anche dalla sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo contributivo di coloro che possiedono – come l’odierna parte ricorrente – i requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti va parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli derivanti da partecipazione a società di persone nella quale l’assicurato non svolge attività lavorativa e che abbiano per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione (così da ult.

Cass. n. 18892 del 2023, che – sulla scorta di Cass.n. 29779 del 2017 e succ. conf. –ha motivato la conclusione in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, T.U. n. 917 del 1986, secondo cui i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi, e dal tendenziale principio di armonizzazione tra redditi rilevanti ai fini fiscali e redditi rilevanti ai fini previdenziali); che, come ricordato da Cass. n. 18892 del 2023, cit., la legittimità costituzionale di una tale soluzione è già stata vagliata da Corte cost. n. 354 del 2001, che ha avuto modo di evidenziare come non si dia più alcuna indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e come, anzi, le più recenti riforme in materia evidenzino sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile, ciò che d’altra parte mette capo ad un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali, dal momento che l’art. 5, l. n. 233/1990, commisura precisamente al reddito annuo d’impresa la misura dei trattamenti previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi; che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, a fronte della chiara motivazione con cui i giudici territoriali hanno reputato inammissibili le censure concernenti le sanzioni, siccome generiche e senza alcuna allegazione sulle modalità di calcolo, nulla è dato leggere nel ricorso circa il modo in cui le medesime erano state prospettate nell’atto di appello, difettando in radice sia la trascrizione dell’atto (s’intende, nella misura minima necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale), sia l’indicazione del luogo in cui esso sarebbe al momento reperibile), in spregio ai requisiti di cui all’art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.; che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione delle medesime ragioni all’uopo espresse da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov