Cassation court allows public employee claim, ruling insurance policy is supplementary pension not retroactive.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the lower court's dismissal of a public employee's claim for supplementary pension benefits. The employees argued that the insurance policy activated by the employer constituted a supplementary pension scheme, while the employer contended it was merely a work-related accessory benefit. The court ruled that the policy qualifies as a supplementary pension, but because the previous system was abolished in 1999, the benefit cannot be granted retroactively to the employees' hiring dates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 Cost.; d.lgs. n. 124/1993: An insurance policy activated by the employer constitutes a supplementary pension scheme, but its activation after the abolition of previous funds precludes retroactive attribution of benefits to pre-existing employment periods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24162-2018 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrente - contro AIELLO ANTONELLA, TRAVAGLINI RICCARDO, ONOFRI MICHELE, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLOTTA PERSICO; -controricorrenti - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.24162/2018 Cron.
Rep. Ud.07/07/2023 CC avverso la sentenza n. 541/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 159/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 14 giugno 2018, la Cor te d’Appello di Bologna, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna, accoglieva la domanda proposta da Antonella Aiello, Michele Onofri e Riccardo Travaglini nei confronti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare avente ad oggetto, la condanna di detto Ente, previo accertamento del relativo diritto, all’accensione del contratto di assicurazione di cui alla Convenzione stipulata dal predetto Istituto con l’INA, come da delibera n. 102 del 1963 e successive integrazioni sin dalla data delle rispettive assunzioni e quindi a costituire in favore degli istanti la medesima posizione riconosciuta agli altri dipendenti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata fondata sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte con la decisione 10960/2013 per cui il trattamento conseguente all’attivazione delle polizze singolarmente per ciascun dipendente ed alimentate con un premio annuo calcolato in misura percentuale rispetto alla retribuzione lorda dei lavoratori interessati, corrisposto in parte dall’Istituto datore in parte dai lavoratori, non ha natura di trattamento di previdenza integrativa, non essendo le relative posizioni correlate esclusivamente al pensionamento ed essendo l’accensione delle polizze come beneficio accessorio del rapporto di lavoro, in quanto collegato sia alla retribuzione sia all’anzianità lavorativa maturata; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 Cost., 2117 c.c., 14, comma 2, l. n. 70/1975, 7, 9 ter, 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993, 39, comma 2, l. n. 379/1955, 64, l. n. 144/1999, 48 bis d.P.R. n. 917/1986, 4, l. n. 297/1992, DPCM 2.3.2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendosi, in conformità all’orientamento successivamente accolto da questa Corte con la successiva sentenza assunta a sezioni unite n. 4684/2015, ricondurre il trattamento nell’alveo dell’art. 38 Cost. quale forma integrativa di previdenza, riconoscendosi così che i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati e quindi mai direttamente corrisposti per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 CCNL per il comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione concernente il personale tecnico-amministrativo IV/X livello, 76 CCNL per l’area della dirigenza e delle relative tipologie professionali appartenenti al medesimo comparto, dell’Accordo Quadro 4.10.2012, del DPCM 2.3.2001, dell’art.2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non tenendo conto dell’evoluzione della disciplina collettiva e l’attivazione in quell’ambito, a far data dalla tornata contrattuale di comparto relativa al quadriennio 2002/2005, di un diverso regime di previdenza complementare in conformità al d.lgs. n. 124/1993 e successive disposizioni; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 38 del CCNL di comparto del 7.10.1996, 26 e 31 l. n. 70/1975, 46 d.P.R. 411/1976, 2 e 3, commi 3, 3 bis e 45 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, risultando violato il principio di parità di trattamento che discende dall’essere il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico rimesso alla legge o alla contrattazione collettiva e non derogato da alcuna altra risalente disposizione tuttora vigente; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124/1993 è prospettata con riferimento alla pronunzia di condanna all’accensione delle polizze dalla data dell’assunzione dei lavoratori ponendosi ciò in contrasto con il carattere facoltativo dell’iscrizione al Fondo integrativo ora attivato nel quadro del nuovo sistema di previdenza complementare - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento ritenendo il Collegio doversi assicurare continuità all’orientamento inaugurato da Cass.
SS.UU. n. 4684/2015 e successivamente costantemente seguito (cfr. Cass. n. 32716/2019, Cass. n. 986/2020, Cass. n. 35368/2021 e Cass. n. 8780/2022) per cui la polizza assicurativa costituita dall’INFN presso l’INA va qualificata trattamento previdenziale, sul presupposto che l’unica differenza sostanziale - data dall’essere quel trattamento attuato tramite polizze accese da un istituto assicuratore che funge da soggetto terzo piuttosto che a mezzo di un fondo gestito dallo stesso datore –resta indifferente ai fini della disciplina giuridica, derivandone il non giustificarsi dell’attribuzione della polizza INA in epoca successiva al 1° ottobre 1999, data a decorrere dalla quale i fondi integrativi preesistenti risultano soppressi ai sensi dell’art. 64, l. n. 144/1999; - che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, compensazione delle spese dei giudizi di merito, stante il pregre sso contrasto giurisprudenziale, e condanna alle spese, coerente con la soccombenza del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna i controricorrenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che