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Ordinanza — n. 26804/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses public school appeal, upholding salary equalization with Type I schools under Law 115/2009.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26804/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the School for Europe of Parma's appeal against a lower court ruling that ordered the school to pay salary differences to a teacher. The lower court found that the school's administrative power to set salaries was limited by Law 115/2009, which mandated equalization with Type I European schools. The Supreme Court dismissed the appeal, citing established precedent that the administrative discretion cannot override the statutory requirement for salary parity.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 11, l. n. 115/2009; D.M. n. 138/2010: The administrative power of special public institutions to determine staff remuneration is strictly conditioned by the superior legal mandate to equalize salaries with comparable public entities, rendering any contrary discretionary acts invalid.

Parole chiave

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public school salary Law 115/2009 salary equalization administrative discretion special public institution burden of proof remuneration parity indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 11, l. n. 115/2009
138/2010, del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, la SEP ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso l’argomento puntualmente dedotto in atti per cui la censurata decurtazione si poneva come attuativa del principio posto dall’art. 1, comma 11, l.
D.M. n. 138/2010
115/2009, una retribuzione decurtata rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010 come dovuta al personale delle Scuole Europee di tipo I, in conformità a successive determinazioni della SEP, assunte in osservanza delle previsioni recate dallo stesso D.M.
Art. 3, 36, 97 Cost.
Art. 2697 c.c.
art 97 Cost
in connessione con l’art 97 Cost., 1, comma 8, l.
art. 2697 c.c
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
13486 del 17.5.2023, alla cui motivazione sui profili di maggiore dettaglio si rinvia ex art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass, S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533
Cass., n. 13486 del 17.5.2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33986-2019 proposto da: SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -ricorrente - contro LOPILATO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 14, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DEL DUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIA SILVAGNA; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.33986/2019 Cron.

Rep. Ud.07/07/2023 CC avverso la sentenza n. 376/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 350/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 9 maggio 2019, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Parma e accoglieva la domanda proposta da Maria Lopilato nei confronti della Scuola per l’Europa di Parma (SEP), , avente ad oggetto la condanna della Scuola per l’Europa di Parma al pagamento, in relazione al lavoro dall’istante prestato presso la medesima negli anni scolastici, da 2010/2011 a 2013/2014, delle differenze retributive maturate per essersi vista l’istante, nel periodo indicato, corrispondere, in violazione dell’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009, una retribuzione decurtata rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010 come dovuta al personale delle Scuole Europee di tipo I, in conformità a successive determinazioni della SEP, assunte in osservanza delle previsioni recate dallo stesso D.M. n. 138/2010 intese a riconoscere al consiglio di amministrazione della SEP la facoltà di determinare le retribuzioni del personale, previsioni di cui si chiedeva la disapplicazione; - che la decisione della Corte territoriale di scende dall’aver questa ritenuto la correttezza del pronunciamento del primo giudice che, letto l’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 come inteso a riconoscere ai dirigenti, al personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario per la sola durata dell’incarico preso la SEP, da quella legge configurata come istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I, si era espresso per l’illegittimità e la disapplicazione degli atti, a muovere dal D.M. n. 138/2010, sottordinati nella gerarchia delle fonti che hanno derogato in senso peggiorativo, con riferimento ai distinti periodi in esame, la predetta disciplina; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la SEP, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, la Lopilato; - che la controricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la SEP ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della legge n. 115/2009 e del D.M. n. 138/2010, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del carattere statale della Scuola per l’Europa di Parma e della conseguente applicabilità del CCNL per il comparto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 Cost. in connessione con l’art 97 Cost., 1, comma 8, l. n. 115/2009, del D.M. n. 138/2010 e dell’art. 2697 c.c., la SEP ricorrente, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa la mancata giustificazione della diversità del trattamento retributivo rispetto al personale docente presso le Scuole Europee di tipo I; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 11, l. n. 115/2009, e 6, comma 7, D.M. n. 138/2010, del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, la SEP ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso l’argomento puntualmente dedotto in atti per cui la censurata decurtazione si poneva come attuativa del principio posto dall’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 di equiparazione del trattamento retributivo con il personale docente delle Scuole Europee ditipo I, essendo conseguenza dell’analoga riduzione operata a far data dal 1° settembre 2011 presso le predette Scuole Europee; - che tutti gli esposti motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 13486 del 17.5.2023, alla cui motivazione sui profili di maggiore dettaglio si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che la normativa non tollera limitazi oni a seconda delle modalità, concorsuali o meno, attraverso cui si sia avuta l’assunzione; - che il citato orientamento espresso nella menzionata pronuncia è nel senso per cui il potere riconosciuto al consiglio di amministrazione della SEP dall’art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010 di determinare in concreto le retribuzioni del personale della stessa non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, relativa all’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle Scuole Europee; - che, in questo contesto normativo, l’onere di provare che la contestata decurtazione del trattamento retributivo fosse rispettosa della prevista equiparazione, per essere stata essa effettivamente ed in concreto coerente con il trattamento applicato nell’ambito delle Scuole Europee, gravava sulle Amministrazioni ricorrenti, in linea con il riparto della regola sull’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni (Cass, S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533), sicché non è efficacemente censurata la decisione della Corte territoriale che sostanzialmente ha ritenuto inevaso tale onere; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distr