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Ordinanza — n. 26720/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26720/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26720/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10863-2019 proposto da: CARNIMEO GENEROSA, COLELLA GIAMBATTISTA, CASSANO PAOLA, CATALDI ELIDE, SIMEONE PASQUA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIOCARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE CAPALDIe GIOVANNI GAROFALO; -ricorrenti - contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10863/2019 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 CC Delegazione Romana della Regione Puglia, VIA BARBERINI N. 36, rappresentata e difesa dall'avvocato ISABELLA FORNELLI; -controricorrente - nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE N. 104,presso FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dall'avvocatoVITO AURELIO PAPPALEPORE; -controricorrente - nonchè contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCA MASSARELLI, GAETANO PRUDENTEe MARCELLA LOIZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2378/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l’11/12/2018 R.G.N. 670/2016(al quale era stato riunito il procedimento n. 682/2016 R.G.) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 118 disp. att. cod. proc. civ; Ordinanza — n. 26720/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.22/06/2023 CC Delegazione Romana della Regione Puglia, VIA BARBERINI N. 36, rappresentata e difesa dall'avvocato ISABELLA FORNELLI; -controricorrente - nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE N. 104,presso FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dall'avvocatoVITO AURELIO PAPPALEPORE; -controricorrente - nonchè contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCA MASSARELLI, GAETANO PRUDENTEe MARCELLA LOIZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2378/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l’11/12/2018 R.G.N. 670/2016(al quale era stato riunito il procedimento n. 682/2016 R.G.) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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indennità giornaliere di malattia diritti di previdenza professionale indennità di disoccupazione dell'assicurato diritto all'indennizzo branca d'attività con diritto all'indennità prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. att. cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10863-2019 proposto da: CARNIMEO GENEROSA, COLELLA GIAMBATTISTA, CASSANO PAOLA, CATALDI ELIDE, SIMEONE PASQUA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIOCARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE CAPALDIe GIOVANNI GAROFALO; -ricorrenti - contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.10863/2019 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 CC Delegazione Romana della Regione Puglia, VIA BARBERINI N. 36, rappresentata e difesa dall'avvocato ISABELLA FORNELLI; -controricorrente - nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE N. 104,presso FABIO TRINCA, rappresentata e difesa dall'avvocatoVITO AURELIO PAPPALEPORE; -controricorrente - nonchè contro UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCA MASSARELLI, GAETANO PRUDENTEe MARCELLA LOIZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2378/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l’11/12/2018 R.G.N. 670/2016(al quale era stato riunito il procedimento n. 682/2016 R.G.) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS.RILEVATO - c he , con sentenza dell’11 dicembre 2018 la Corte d’appello di Bari, in riforma delladecisione resa d a l Tribunale d i Bari, rigettava la domanda proposta da Generosa Carnimeo, Paola Cassano, Elide Cataldi, Giambattista Colella e Simone Pasqua nei confronti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dalla Regione Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d.

De Maria, contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione, ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza del predetto CCNL; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa degli istanti,di veder loro applicate le precedenti tabelle parametrateall’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005, in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto , successivamente all’entrata in vigore del predetto CCNL e, perciò , in contrasto con il disposto dell’art. 28 del CCNL medesimo, che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche ed economiche fossero già in atto a quella data; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate;- tutte le parti hanno depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 200/1974, dell’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, del D.M. 9.11.1982, tabella D, degli artt. 51, 53 e 28 rispettivamente recati dai CCNL del comparto Università per i successivi quadrienni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005 nonché la nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e contrasto fra affermazioni inconciliabili, lamentano la contraddittorietà dell’impugnata sentenza laddove ricollega l’operatività della clausola di salvezza alle nuove posizioni giuridiche ed economiche già in atto tanto alla data di inizio dell’efficacia del CCNL 2002/2005, 1.1.2002, quanto alla successiva data di sottoscrizione dello stesso CCNL e l’erroneità dell’interpretazione che della stessa clausola ha finito per accogliere la Corte territoriale allorché, optando per la prima data, è giunta ad attribuire efficacia retroattiva alla nuova tabella definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL; - che, con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciano il contrasto della pronunzia della Corte territoriale con il principio del giudicato, che assumono essersi formato in ordine alla sussistenza del relativo credito già azionato dagli istanti in sede monitoria, per aver e gli stessi in quella sede ottenuto l’emissione in loro favore di decreti ingiuntivi non opposti; - che preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza circa il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, cosicché la notifica a questa del ricorso per cassazione deve intendersi effettuata al solo fine di ricostituire il litisconsorzio processuale; - che, sempre in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel proprio controricorso dall’Università degli Studi di Bari, relativamente al primo motivo di ricorso per cassazione, dovendo ritenersi il motivo predetto diretto a censurare l’interpretazione che del quadro normativo ha accolto la Corte territoriale piuttosto che a sollecitare una rivalutazione nel merito della pronunzia; - che, venendo ai motivi di ricorso, è a dirsi come il primo di essi si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte ( cfr.

Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art.28 del CCNL 2002/2005- chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personamriassorbibile nei futuri aumenti contrattuali- non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato,prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive; - che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005; - che il primo motivo di ricorso va dunque accolto, conseguendone l’assorbimento del secondo e la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spes