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Decreto — n. 26657/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26657/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26657/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2162/2023 R.G. proposto da: Cinzia Amoroso, Sabrina GRASSI + altri, rappresentati e difes i dall’avv. Benedetto Spinosa (c.f.: spnbdt60h16d843z) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Gregorio del Foro di Roma (C.F.: GRGSFN65A27H501V) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2012/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26657/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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disdetta tardiva termini di ricorso licenziamento collettivo ritardi procedurali azione di contestazione della graduatoria opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2012/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2162/2023 R.G. proposto da: Cinzia Amoroso, Sabrina GRASSI + altri, rappresentati e difes i dall’avv. Benedetto Spinosa (c.f.: spnbdt60h16d843z) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Gregorio del Foro di Roma (C.F.: GRGSFN65A27H501V) con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2012/2022emessa dalla CORTE D'APPELLO DI ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec