Cassation court allows appeal against postal service, rejecting lower court's dismissal based on appeal format requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Lecce Court of Appeal's order dismissing an appeal against a judgment declaring the claim for damages prescribed. The appellants argued the lower court erred in rejecting their appeal, which they claimed complied with statutory requirements despite its length and structure. The court held that the appeal sufficiently identified the contested parts of the first-instance decision and the legal grounds for reform, thereby meeting the admissibility criteria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 434 c.p.c.; Art. 156, comma 3 c.p.c.: An appeal is admissible if it clearly identifies the specific parts of the first-instance decision subject to reform and the legal grounds for such reform, without requiring the submission of an alternative decision draft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36034/2018 R.G. proposto da: LEGGIERI GIOVANNI;BASILE ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA , VIA GIORGIO VASARI n.4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CENSI, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA GRIPPA; -ricorrenti- contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA BARBERINI n. 47, presso lo Studio Associato Servizi Professionali Integrati, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PANDOLFO; -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d e lla CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST.
DI TARANTO,R.G.N. 597/2014, depositata i l 15/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’appello che Leggieri Giovanni e Basile Angela avevano proposto nei confronti di Poste Italiane s.p.a. contro la sentenza n. 1944/2014 del Tribunale di Taranto, emessa il 5.3.2014.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, alla luce dei principi premessi circa la nuova formulazione dell’art. 434 c.p.c. (come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. c-bis, d.l. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012), riteneva che l’appello proposto nel caso di specie dovesse essere “dichiarato inammissibile, difettando dei requisiti prescritti: esso, che consta di ben 60 pagine, solo a partire dalla pag. 30 enuncia i motivi di impugnazione, rendendo così inutilmente faticosa la lettura ed impossibile l’immediata individuazione dei pretesi errori compiuti dal primo Giudice. Nemmeno indica le parti della sentenza che si vorrebbero “sostituite”, ma si risolve nella mera riproposizione dell’iter del primo grado, anche sotto il profilo logico-ricostruttivo, pur essendo rivolto avverso la declaratoria di intervenuta prescrizione del risarcimento del danno lamentato: ciò che rende ancor più esigibile la proposizione di un atto sintetico, rispettoso dello schema tipico introdotto dalla disciplina sopra richiamata”.
3. Avverso tale decisione, Leggieri Giovanni e Basile Angela hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
4. L’intimata ha resistito con controricorso.
5. Entrambe le parti contrapposte hanno prodotto memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, gli impugnanti denunciano la “nullità dell’ordinanza-sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc per violazione e falsa applicazione dell’art. 434 e 156, 3 comma, cpc e dell’art. 6 Cedu del trattato sull’Unione Europea, ratificato e reso esecutivo con Legge 02.08.2008 n. 130, sull’effettività della tutela giurisdizionale”.
2. Dopo aver premesso talune parti della motivazione del provvedimento impugnato, i ricorrenti deducono che quanto sostenuto dalla Corte Jonica non appare corretto e, inspiegabilmente, non è in linea con la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite di Codesta Ecc.ma Corte, emessa in data 16.11.2017, n. 27199”. Illustrato quanto sancito in tale ultima decisione, assumono che, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, l’appello proposto enuncia i motivi di impugnazione, a partire da pag. 30, rivolti avverso la declaratoria del giudice di I grado, di intervenuta prescrizione del risarcimento del danno lamentato.
Sostengono, altresì, che l’appello indicava in maniera non equivoca le doglianze proposte, individuando chiaramente, sotto il profilo volitivo, le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, che attengono alla pronunciata prescrizione del diritto, quanto alla posizione del dott. Leggieri, ed alla pretesa carenza di prova del diritto risarcitorio, quanto alla posizione della sig.ra Basile. Inoltre, secondo gli stessi, contrariamente “a quanto affermato dalla Corte territoriale, i quattro motivi di impugnazione, svolti a partire da pag. 30 dell’atto (come sintetizzati a pag. 5 del presente ricorso) indicano in maniera precisa le questioni ed i punti contestati della sentenza, le norme che ad avviso degli appellanti sono state violate dal Giudice di I grado e le argomentazioni in fatto ed in diritto opposte a quelle adottate dal primo giudice”.
3. Ritiene il Collegio che tale censura sia meritevole di accoglimento. 3.1. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazioni delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio priorisinstantiae del giudizio di appello, il quale mantie ne la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. civ., Sez. un., 16.11.2017, n. 27199).
Tali principi sono stati in seguito costantemente confermati dalla Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6145/2022; n. 7081/2022; n. 33843/2021; n. 20066/2021; n. 12869/2020).
4. E’ altresì consolidato l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.
Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità,per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (in tal senso Cass. civ., sez. I, 6.9.2021, n. 24048; id., sez. V, 17.3.2020, n. 7335; id., sez.
V, 29.9.2017, n. 22880). Anche questa Sezione, di recente, ha confermato tale principio di diritto, specificando che la misura necessaria ad evidenziare la specificità dei motivi d’appello “deve essere modulata, conformemente alle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi ed altric/Italia, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, nel contemperamento del fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (così Cass. civ., sez. lav., 4.2.2022, n. 3612).
5. Ebbene, il ricorso in esame, considerato nel suo complesso, soddisfa i testé esposti requisiti di specificità dei motivi ed autosufficienza del ricorso per cassazione, richiesti dall’art. 366, comma primo, nn.
4) e 6), c.p.c., come da declinare rispetto al caso che qui ci occupa in cui è oggetto di ricorso un’ordinanza, da qualificare come sentenza, con la quale il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello perché ritenuto non rispondente al paradigma di cui all’art. 434, comma primo, c.p.c. 5.1. Più in particolare, i ricorrenti hanno prodotto in questa sede l’atto recante l’appello giudicato inammissibile (contenuto nel fascicolo di secondo grado, qui ridepositato nella sua interezza sub all. 2), ed hanno anche sintetizzato in questa sede le quattro distinte censure sottoposte all’esame della Corte distrettuale nelle loro parti salienti (cfr. pagg. 4-5 del ricorso in esame).
Inoltre, i ricorrenti nella loro sommaria esposizione dei fatti di causa avevano riferito che: “Secondo il Tribunale, il diritto al risarcimento del danno del dott. Leggieri si sarebbe prescritto, in quanto il dies a quo deve farsi risalire al trasferimento demansionante adottato dal datore di lavoro nel febbraio 2000, sicché alla data della messa in mora (racc. ar. del 01.10.2011), si era già perfezionata la prescrizione decennale del diritto azionato. Quanto alla sig.ra Basile, il Tribunale riteneva che la domanda risarcitoria fosse priva di riscontri probatori”.
6. Stabilita, quindi, l’ammissibilità del ricorso per cassazione in esame, rileva anzitutto il Collegio che erroneamente la Corte territoriale ha considerato che l’art. 434 c.p.c., come novellato nel 2012, richiede dunque all’appellante la redazione di un atto contenente “un vero e proprio progetto alternativo di sentenza” (come da indicazioni del C.S.M. espresse nella delibera consiliare 5.7.2012 in Foro It. Archivio elettronico n. 2012, 387): ciò che si realizza sia attraverso l’adozione di una forma (o modello o schema) di atto che contenga l’individuazione delle parti della decisione delle quali si chiede la modifica e delle modifiche altresì da apportarvi, sia attraverso l’indicazione del nesso causale fra l’errore denunciato e la sentenza impugnata.
L’atto di appello, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di merito (App. Roma 29.1.13 in Foro It. 2013, I, 969 e App. Roma 15.1.13, App. Salerno 1.2.13) deve perciò essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza e deve evidenziare specificamente gli errori che hanno condotto ad una decisione che si assume viziata . 6.1. Tali premesse della Corte territoriale sono errate sul piano giuridico, perché, espresse in provvedimento reso il 14.11.2018, si discostano del tutto dai principi di diritto che già le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato in Cass. n. 27199/2017 cit., in cui, tra l’altro, era stato esplicitamente escluso che l’atto di appello, per essere ammissibile, richieda la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, come invece opinato dal giudice a quo. 6.2.
Anche le ulteriori considerazioni svolte dalla stessa Corte con precipuo riferimento al ricorso in appello in questione non appaiono condivisibili. Del resto, la Corte territoriale riconosceva che sia pure in un atto di cui evidenziava la lunghezza fossero enunciati i motivi d’appello a partire dalla pag. 30 dello stesso atto. 6.3. In ogni caso, presa diretta visione di tale ricorso in appello, il Collegio deve constatare anzitutto che in esso vi è subito premesso che, essendo stata rigettata la domanda che gli attori avevano proposto al primo giudice, si chiedeva la totale riforma della sentenza di quest’ultimo (cfr. pag. 1 del ricorso), non esigendosi, perciò, come invece sostenuto dalla Corte distrettuale, l’indicazione delle parti di quella sentenza che si vorrebbero “sostituite” .
Gli allora appellanti, inoltre, ivi rassegnavano in dettaglio le conclusioni sottoposte al giudice d’appello, riproduttive di quanto richiesto al Tribunale (cfr. pagg. 59-60 dell’atto in relazione alla precedente pag. 29). 6.4. Quanto, poi, ai motivi d’appello, come già accennato, essi erano quattro, ed erano riportati in altrettanti paragrafi, e tutti recavano sin dalle rispettive rubriche la precisa indicazione delle norme e dei principi che si assumevano violati da parte del Tribunale (cfr. in particolare le pagg. 30, 48, 49 e 53 del ricorso in appello), con altrettanto precisa individuazione sia delle statuizionicensurate sia delle parti di motivazione relative (per lo più trascritte) e con estesa esposizione degli argomenti ad esse contrapposti.
7. Occorre, perciò, concludere che l’atto di appello in questione fosse conforme ai principi delineati al precedente § 3.1. di questa motivazione e, perciò, ammissibile.
8. Pertanto, la decisione impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà pronunciarsi nel merito dell’appello proposto dagli attuali ricorrenti, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la senten