Cassation court dismisses appeal regarding pension fund indemnity, ruling INPGI fulfilled payment obligation despite fund liquidity issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Silvia Piermattei's appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of her claim for a fixed pension indemnity. Piermattei argued that the INPGI should have paid earlier and that the debt remained enforceable, while the fund and media companies contended they were merely executing the Fund's obligations. The court held that the INPGI had properly discharged its duty by paying upon the court's order, rendering the debt extinguished regardless of the Fund's subsequent liquidity problems.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1185 c.c.; Art. 6 and Art. 9 of the Pension Fund Convention: The court ruled that an institution acting as a payment agent for a pension fund fulfills its obligation by paying the beneficiary upon court order, thereby extinguishing the debt even if the fund itself lacks liquidity, as the institution is not the primary obligor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19665-2021 proposto da: PIERMATTEI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MARINA PETROLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGO MINNECI, SABINA MARIA VITTORIA MANTOVANI; -ricorrente - contro FNSI - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI Oggetto Previdenza complementare R.G.N.19665/2021 Cron.
Rep. Ud.12/07/2023 CC RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro RCS MEDIAGROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI, SALVATORE TRIFIRO', ANGELO DI GIOIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2021 R.G.N. 3350/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.1.2021, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Silvia Piermattei volta a conseguire dall’INPGI l’indennità c.d. ex fissa; che avverso tale pronuncia Silvia Piermattei ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPGI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e RCS Mediagroup s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi; che, in vista dell’adunanza camerale fissata per la trattazione del ricorso, la ricorrente, l’INPGI e la FNSI hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 12.7.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1185 c.c. per non avere la Corte di merito considerato che, avendo l’INPGI provveduto al pagamento del dovuto a seguito della sentenza di primo grado, ogni questione relativa alla presunta inesigibilità del credito doveva ritenersi superata, atteso che, anche a considerare che il credito fosse inesigibile al tempo della solutio, la sua ripetizione non sarebbe stata ammissibile in ossequio al principio secondo cui frustra petis quod mox esrestiturus; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della Convenzione istitutiva del Fondo per il pagamento dell’indennità ex fissa e/o dell’art. 11 del relativo Regolamento, in quanto oggetto di specifica relatio da parte dell’art. 12 CCNL per i dipendenti di aziende giornalistiche, per avere la Corte territoriale ritenuto che, in assenza della disponibilità finanziaria, il credito relativo all’indennità sarebbe da considerarsi inesigibile e l’INPGI sarebbe esonerato dall’obbligo di corrispondere la prestazione; che, al riguardo, reputa il Collegio di dover richiamare i principi affermati in fattispecie pressoché sovrapponibili da Cass. nn. 20904 e 20911 del 2023; che in tali pronunce si è anzitutto rilevato che il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici di tipo associativo e con finalità mutualistiche, analogamente ai fondi aziendali di cui all’art. 2117 c.c., non identificandosi esso con l’INPGI, che ne è solo “gestore” (“con contabilità separata” e con espressa previsione che “le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo”: art. 9 della Convenzione); che la posizione specifica dell’INPGI rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è pertanto assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa, atteso che, essendo l’Istituto incaricato dal Fondo di corrispondere agli iscritti le prestazioni nell’ambito (e nei limiti) della provvista costituita dai contributi versati nel patrimonio del Fondo, la sua è da considerarsi propriamente un’obbligazione di facere che ha come destinatario il Fondo delegante, non già l’iscritto beneficiario della prestazione, nei cui confronti viceversa non assume alcuna obbligazione propria; che tanto in particolare si desume non solo dall’art. 6, ult. co., della Convenzione, secondo cui “l’Istituto risulta esonerato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria”, ma soprattutto dalla previsione del comma precedente, secondo cui la mancata reintegrazione della liquidità nel termine di due mesi dalla richiesta, cui sia seguita l’impossibilità dell’INPGI di provvedere al pagamento delle prestazioni richieste dagli iscritti aventi diritto, obbliga “il Fondo” (e non l’INPGI, appunto) al pagamento degli interessi; che, tanto premesso, affatto correttamente i giudici territoriali hanno condotto l’accertamento circa l’incapienza e l’illiquidità del Fondo avendo riguardo all’insufficienza complessiva della provvista a soddisfare già le numerosissime domande anteriori a quella presentata dall’odierna parte ricorrente, non senza rilevare che il successivo accordo sindacale del 24.6.2014, stipulato tra le medesime parti collettive che hanno istituito il Fondo, ha avuto come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo stesso (in relazione al quale, peraltro, oltre alla messa in liquidazione del Fondo, è stato previsto il pagamento rateale delle prestazioni in favore di coloro che avevano maturato il diritto alla prestazione); che, con specifico riguardo alle doglianze di cui al ricorso, si deve solo aggiungere che affatto erroneo si appalesa il riferimento all’art. 1185 c.c., avendo nella specie l’INPGI adempiuto al pagamento impostogli dalla sentenza di prime cure non già prima della scadenza del termine, ma in assenza dell’avveramento della condizione cui è sottoposta l’erogazione dell’indennità, ciò che, d’altra parte, incide negativamente sulla esigibilità del credito e dunque sulla stessa possibilità del creditore di ottenere una sentenza di condanna; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione del carattere recentissimo delle pronunce cui qui s’è data continuità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d