Social security appeal dismissed for violating burden of proof rules and lacking separate reasoning on distinct grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Cooperative's appeal against an INPS decision regarding the nature of labor relationships. The court held that the lower court correctly established the subordinate nature of the work relationships, making the burden of proof argument inadmissible as a request for a new trial. Furthermore, the court dismissed claims regarding the lack of separate reasoning on specific grievances because the lower court had explicitly addressed and rejected the relevant legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 24, third paragraph, D.Lgs. n. 46/1999; Art. 348-ter, fourth paragraph, c.p.c.: The appeal is inadmissible if it merely requests a re-examination of the court's free conviction, and grievances regarding the lack of separate reasoning are unspendable when the lower court has already explicitly examined and rejected the substantive legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9280-2018 proposto da: COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO ONLUS S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, CHIATELLINO ELVIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVORNO 51, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PERFETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO GENCO; - ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Oggetto R.G.N. 9280/2018 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1029/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 611/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato le opposizioni a verbale di accertamento e ad avviso di addebito in riferimento a prestazioni lavorative svolte da numerosi dipendenti della società, attuale ricorrente, riconducibili a tipologie negoziali diverse da quelle formalizzate;2. la cassazione della sentenza è domandata dal la Cooperativa sociale Quadrifoglio Onlus s.c. e da Chiatellino Elvio, con unico ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso l’INPS;
3. sono state depositate memorie dalle parti;
4. il Co llegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 5. il primo motivo , con il quale si deduce violazione dell’art 2697 c.c., per avere la Corte di merito violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio in riferimento ad alcuni lavoratori oggetto di accertamento ispettivo rispetto ai quali l’ente previdenziale non avrebbe fornito la dimostrazione della natura subordinatadei relativi rapporti di lavoro, è da rigettare;
6. la Corte del gravame ha accertato e ritenuto positivamente provata la natura dei rapporti di lavoro subordinato dei quali si controverte sicchè l’esito del gravame non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass. n.2966/2021);
7. la prima censura si risolve, pertanto, in un’inammissibile richiesta di riesame del merito e di sindacato sull’espressione del libero convincimento del giudice del merito e del relativo apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie (v., fra tantissime, Cass. n. 21954/2023 ed ivi ulteriori precedenti);
8. con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano la mancata pronuncia sul motivo di gravame con il quale veniva chiesto l’annullamento dell’avviso di addebito – per essere stato emesso in pendenza dell’impugnativa del verbale di accertamento ispettivo,in violazione dell’art 24, terzo co., d.lgs. n.46 del 1999 –e svolgono la medesima doglianza, sotto il diverso profilo del vizio motivazionale, con il terzo mezzo;
9. entrambi i motivi vanno disattesi;
10. la Corte di merito, invero, ha espressamente esaminato il motivo di gravame (pag.14 della sentenza impugnata) e ritenuto infondata la dedotta violazione dell’art.24,co.3,d.lgs.n.46 del 1999, dunque, all’evidenza, la censura è del tutto infondata;11. miglior sorte non segue il terzo mezzo, con la devoluzionedel vizio motivazionale non spendibile, nella specie, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c., in presenza di doppia decisione di merito conforme;
12. in definitiva, il ricorso è da rigettare;
13. segue coerente la condanna alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bi