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Ordinanza — n. 26567/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26567/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26567/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente COMUNE DI MISANO ADRIATICO, rappresentato e difeso dall’Avv. SANDRO MAINARDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MAURO MONTINI in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18; -ricorrente- -controricorrente- avverso la sentenza n. 379/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 23.5.2018, N.R.G. 160/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. ROBERTO BELLE’. FATTO 1. la Corte d’Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini, ha rigettato la domanda di due lavoratrici (non più parti del giudizio di cassazione) e confermato l’accoglimento della domanda dispiegata dalle altre nei confronti del Comune di Misano Adriatico, per il risarcimento del danno conseguente alla reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti a tempo determinato quali maestre di infanzia, attribuendo a Sabrina Biagiotti ed a Biancamaria Morelli otto mensilità di retribuzione globale di fatto, a Patrizia Katia Mazzali sei mensilità e ribadendo il riconoscimento di sei mensilità per Selene Tosi;

Regesto Legislator

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art. 118 disp. att. c.p; Ordinanza — n. 26567/2023 — snciv · Corte di Cassazione: SANDRO MAINARDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MAURO MONTINI in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18; -ricorrente- -controricorrente- avverso la sentenza n. 379/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 23.5.2018, N.R.G. 160/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. ROBERTO BELLE’. FATTO 1. la Corte d’Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini, ha rigettato la domanda di due lavoratrici (non più parti del giudizio di cassazione) e confermato l’accoglimento della domanda dispiegata dalle altre nei confronti del Comune di Misano Adriatico, per il risarcimento del danno conseguente alla reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti a tempo determinato quali maestre di infanzia, attribuendo a Sabrina Biagiotti ed a Biancamaria Morelli otto mensilità di retribuzione globale di fatto, a Patrizia Katia Mazzali sei mensilità e ribadendo il riconoscimento di sei mensilità per Selene Tosi;

Parole chiave

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art. 118 disp. att. c.p

Disposizioni normative citate

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art. 118 disp. att. c.p
6089) ed al principio va data continuità, richiamandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

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Testo completo

ronunciato la seguente COMUNE DI MISANO ADRIATICO, rappresentato e difeso dall’Avv. SANDRO MAINARDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MAURO MONTINI in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 18; -ricorrente- -controricorrente- avverso la sentenza n. 379/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 23.5.2018, N.R.G. 160/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. ROBERTO BELLE’. FATTO 1. la Corte d’Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Rimini, ha rigettato la domanda di due lavoratrici (non più parti del giudizio di cassazione) e confermato l’accoglimento della domanda dispiegata dalle altre nei confronti del Comune di Misano Adriatico, per il risarcimento del danno conseguente alla reiterazione per oltre 36 mesi dei contratti a tempo determinato quali maestre di infanzia, attribuendo a Sabrina Biagiotti ed a Biancamaria Morelli otto mensilità di retribuzione globale di fatto, a Patrizia Katia Mazzali sei mensilità e ribadendo il riconoscimento di sei mensilità per Selene Tosi;

DIRITTO 1. con l’unico motivo il Comune di Misano Adriatico denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 4-bis, del d. lgs. n. 368/2001 ed è sviluppato sostenendo che non si sarebbe realizzata la fattispecie dell’illegittima reiterazione di contratti a termine, perché le successive assunzioni erano avvenute sulla base volta a volta di nuovi concorsi, senza che poi, rispetto ai singoli concorsi, vi fosse stato superamento del limite dei 36 mesi;

2. il motivo va disatteso; questa S.C. ha già ritenuto che in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089) ed al principio va data continuità, richiamandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni ivi addotte; d'altra parte, è agevole osservare che il criterio di selezione, in sé non interferisce con il fatto che vi sia stata reiterazione oltre i limiti del lecito della contrattazione a tempo determinato e dunque non impedisce il radicarsi dei presupposti per il relativo risarcimento, secondo la giurisprudenza costante di questa S.C., a partire, in particolare da Cass. S.U., 15 marzo 2016, n. 5072;

3. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi ed oltre a spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Andrea Mussoni; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma