Cassation court dismisses appeal against school contract recognition of seniority for fixed-term staff. The Ministry of Education's appeal is rejected based on established precedent. The court upholds the lower court's decision to recognize seniority. The ruling confirms that fixed-term school staff must have their service recognized. The decision applies EU Directive 1999/70/CE clause 4. The court cites monolithic jurisprudence regarding school personnel. The appeal is inadmissible due to lack of substantive argument. The court orders the appellant to pay litigation costs. The decision reinforces the principle of equal treatment. The ruling applies to administrative technical school staff. The court rejects the Ministry's claim of no legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Education's cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to recognize seniority for fixed-term school staff. The Ministry argued that no law allowed valuing pre-role seniority, but the court cited a monolithic line of precedent establishing that EU Directive 1999/70/CE Clause 4 mandates such recognition. Consequently, the court ruled that the appeal lacked substantive merit and ordered the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 101 Cost.; Art. 485 d.lgs. 297/194; Art. 489, 526, 569 d.lgs. 297/1994; Art. 83 d.p.r. 417/1974; Clause 4 of the Framework Agreement implementing Directive 1999/70/EC: The Court establishes that in the school sector, Clause 4 of the Framework Agreement on fixed-term work, being directly applicable, imposes the recognition of seniority acquired during fixed-term contracts for the purpose of salary progression, requiring the disapplication of conflicting internal collective agreement provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è per legge domiciliata; -ricorrente- -controricorrente- avverso la sentenza n. 355/2019 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 31.1.2019, N.R.G. 3182/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06.06.2023 dal Consigliere dott. ROBERTO BELLE’. FATTO 1. la Corte d’Appello di Roma, rigettando il gravame proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato l’accoglimento della domanda con la quale Silvia Grassitelli, dipendente A.T.A del servizio scolastico, aveva chiesto che le fosse riconosciuta l’anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti a tempo determinati intercorsi prima dell’assunzione in ruolo, con ricostruzione della carriera e riconoscimento delle conseguenti differenze retributive;
2. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice; DIRITTO 1. con l’unico motivo il MIUR denuncia la violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 485 d. lgs. n. 297/194 e del principio della temporizzazione, dell’art. 101 della Costituzione, nonché degli artt. 489, 569 e 526 del menzionato d. lgs., nonché dell’art. 83 d.p.r. 417/1974 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, sostenendo che nessuna norma consentirebbe di valorizzare l’anzianità fin dal periodo del precariato scolastico;
2. il motivo è inammissibile per plurime ragioni; 2.1 intanto esso non prende sostanzialmente posizione sulla motivazione addotta dalla Corte territoriale in merito al fatto che le difese in appello fossero state del tutto diverse da quelle svolte in primo grado e risultassero non pertinenti, queste ultime, all’oggetto del contendere, né sull’ulteriore rilievo per cui l’appello aveva fatto riferimento agli insegnanti di religione, mentre la Grassitelli faceva parte del personale A.T.A., così come era mancata qualsiasi censura rispetto all’illegittimità della norma collettiva sui c.d. gradoni; 2.2 in ogni caso il ricorso è inammissibile anche ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., in quanto esso si pone in contrasto con una giurisprudenza monolitica di questa S.C. che, a partire da Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945;
Cass. 5 agosto 2019, n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150); infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina ” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che “l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924);
3. quanto sopra è assorbente di ogni diversa considerazione; 4.l’intervenire di alcune delle pronunce sopra citate dopo il deposito del ricorso per cassazione è ragione che consiglia di non accogliere l’istanza di condanna per lite temeraria, ma comunque la regolazione delle spese del giudizio di cassazione va fatta secondo soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi e