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Ordinanza — n. 26433/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS regarding social security contributions and penalties. The court rejects the claim that lower courts improperly used presumptions or re-evaluated evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Lamanna's appeal against the INPS inadmissible, ordering him to pay court costs. Lamanna argued that the lower court improperly relied on presumptions and incorrectly assessed his tax return, while the INPS contended that the employee's habitual participation in the business justified the contributions and penalties. The court ruled that the trial judge's evaluation of evidence and the use of simple presumptions fall within their factual discretion and cannot be challenged as a legal violation in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; The use of simple presumptions and the factual evaluation of evidence by the court of first instance are matters of fact review, not legal error, and thus inadmissible in a cassation appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility simple presumptions in civil law social security contributions INPS factual appreciation by trial judge employee habitual participation business attività sottoposta a contribuzione fissazione dei contributi esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
stessa sorte segue il secondo motivo di ricorso con il quale, pur deducendo la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
stessa sorte segue il secondo motivo di ricorso con il quale, pur deducendo la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17720 del 2018
(v., fra le altre, Cass. n. 17720 del 2018);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28831-2017 proposto da: LAMANNA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato DONATELLO CALAPRICE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAIO VITINIO CASULLI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 28831/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1574/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/06/2017 R.G.N. 230/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata , la Corte di Appello di Bari, in riformadella sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata la pretesa azionata dall'INPS, con avvisi di addebito, in riferimento a contributi fissi e sanzioni dovuti dall’attuale ricorrente, socio accomandatario della s.a.s. Fontinet di Lamanna Giovanni C. s.a.s., in considerazione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, rideterminate le somme dovute in considerazione dell’intervenuto sgravio parziale di talune somme indebitamente pretese a titolo di sanzioni amministrative;

2. av verso tale sentenza Lamanna Giovanni ha proposto ricorso, affidato a due motivi , ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso;

3. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 4. il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole di violazione di legge, per essere la Corte di merito ricorsa a presunzioni e per avere erroneamente valutato il modello 730, in particolare il quadro RK, è inammissibile per l’inadeguata deduzione critica dell’argomento presuntivo usato dai giudici del merito e per la sollecitazione, in sostanza rivolta a questa Corte, di un esame del merito;

5. in continuità con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, come tale, non è deducibile come vizio di violazione di norme di diritto bensì solo ai sensi e nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. (v., fra le altre, Cass. n. 17720 del 2018);

6. stessa sorte segue il secondo motivo di ricorso con il quale, pur deducendo la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., si svolg ono censur e estranee al paradigma del mezzo non spendibile per la richiesta, comunque inammissibile nel giudizio di legittimità, di un nuovo apprezzamento del materiale probatorio;

7. in concl usione, il ricorso è inammissibile;

8. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, non appalesandosi vizi della notificazione del controricorso, tempestivamente ritentata con la corretta instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del l’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ri