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Ordinanza — n. 26417/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26417/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24051-2020 proposto da: BELLO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO SUMA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Contributi previdenza R.G.N. 24051/2020 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26417/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Un. n. 8053 del 2014); il tenore dei principi sopra richiamati porta a concludere che, nel caso in esame, il denunciato mancato esame dell’elemento istruttorio non possa rappresentare il fatto storico idoneo a configurare il vizio di motivazione, sì come rientrante nei ristretti parametri normativi del testo attualmente vigente dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Parole chiave

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categoria contributiva imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione doppia occupazione computo dei contributi esenzione dal pagamento dei contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24051-2020 proposto da: BELLO SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO SUMA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Oggetto Contributi previdenza R.G.N. 24051/2020 Cron.

Rep. Ud. 28/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 16/06/2020 R.G.N. 397/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.24051/2020 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata Taranto – a conferma della pronuncia del Tribunale di Taranto, ha rigettato l’opposizione proposta da Sergio Bello agli avvisi di pagamento con cui l’INPS richiedeva il versamento dei contributi alla gestione commercianti per il periodo 2001 –2012, a cui lo stesso era stato iscritto d’ufficio per avere ricoperto, nello stesso periodo, la carica di socio unico edamministratore della società “NOUS s.r.l.”, nonché di socio accomandatario della società “NOUS Informatica s.a.s.” ed infine, dal 2006, di socio amministratore della società “DOM s.r.l.”; la Corte territoriale ha affermato che nel caso in esame l’INPS era creditore di due categorie di contributi - alla gestione commercianti e alla gestione separata - atteso che dall’accertamento istruttorio era risultato che Sergio Bello, oltre a svolgere prevalente attività d’impresa si era avvalso di collaboratori esterni assunti mediante contratti di collaborazione a progetto negli anni 2007, 2008 e 2009; la cassazione della sentenza è domandata da Sergio Bello sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’Inps ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.,il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo, sì come riferito ad elementi istruttori che erroneamente il giudice avrebbe omesso di valutare, tra i quali il documento da cui si evincerebbe che egli non era stato e non era amministratore della “NOUS Informatica s.a.s.”; il motivo è inammissibile; anche a voler trascurare la sussistenza della “doppia conforme”, va ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui il motivo con cui viene dedotto il vizio di motivazione va dichiarato inammissibile, qualora la relativa doglianza non faccia riferimento all’omesso esame “…di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(così Sez.

Un. n. 8053 del 2014); le Sezioni Unite di questa Corte, hanno precisato inoltre che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", e che, in ogni caso, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Sez.

Un. n. 8053 del 2014); il tenore dei principi sopra richiamati porta a concludere che, nel caso in esame, il denunciato mancato esame dell’elemento istruttorio non possa rappresentare il fatto storico idoneo a configurare il vizio di motivazione, sì come rientrante nei ristretti parametri normativi del testo attualmente vigente dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del c