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Ordinanza — n. 26388/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26388/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26388/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7269-2018 proposto da: FILIPPI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, presso lo studio dell'avvocato LEA DOMENICA LUCCHESE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 796/2015; Oggetto R.G.N. 7269/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente per l’ annullamento del debito contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, per effetto della definizione agevolata della lite fiscale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26388/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 796/2015; Oggetto R.G.N. 7269/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente per l’ annullamento del debito contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, per effetto della definizione agevolata della lite fiscale;

Parole chiave

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diritti a pensione mantenimento della previdenza diritto alle prestazioni assicurative nuova domanda di rendita d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità deducibilità dei contributi di mantenimento
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7269-2018 proposto da: FILIPPI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 61, presso lo studio dell'avvocato LEA DOMENICA LUCCHESE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 796/2015; Oggetto R.G.N. 7269/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente per l’ annullamento del debito contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, per effetto della definizione agevolata della lite fiscale;

2. la cas sazione della sentenza è domandata da Filippi Giuseppe, con un generico motivo di ricorso, avverso il quale l'INPS non ha svolto attività difensiva;

3. la doglianza, con la quale si abbraccia la tesi della chiusura anche della lite contributiva per effetto della definizione agevolata della lite fiscale, non è invero veicolata da alcuna censura di violazione di legge sulla quale questa Corte possa esercitare il sindacato di legittimità, onde il ricorso, recante solo argomentazioni generiche e apodittiche a confutazione del decisum, è inammissibile;

4. in ogni caso, per giurisprudenza costante di legittimità, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi a percentuale, il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale;

5. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se