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Ordinanza — n. 26384/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26384/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26384/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35244-2018 proposto da: STELLA LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto R.G.N. 35244/2018 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 26384/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Parole chiave

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procedura di azione in materia di assicurazioni sociali diritti di previdenza professionale diritto alle prestazioni grida ai creditori opposizione al precetto esecutivo azione creditoria
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35244-2018 proposto da: STELLA LUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto R.G.N. 35244/2018 Cron.

Rep. Ud. 28/06/2023 CC BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 659/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 552/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO E CONSIDERATO CHE 1. la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata dalla Corte di merito in giudizio iniziato, in primo grado, con ricorso depositato in data 30 settembre 2009, è stata impugnata innanzi a questa Corte, con ricorso,notificato a mezzo pec, il 7 dicembre 2018, oltre il termine semestrale d’impugnazione, ratione temporis applicabile (v., sull’applicabilità del novellato termine lungo d’impugnazione, semestrale, nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, fra tante, Cass . 6784/2012 ;sull’inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo ferialeper le controversie in materia di lavoro e previdenza, v., fra tante, Cass. n. 19079/2018);

2. conseguentemente il ricorso è inammissibile;

3. s egue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.